Anche l'omissione di soccorso stradale può essere particolarmente lieve

Redazione Scientifica
29 Maggio 2018

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al'art. 131-bis c.p., è applicabile anche al reato omesso soccorso stradale (art. 189, comma 6, cod. strada). È stato affermato dalla Corte di cassazione penale, con sentenza dell'8 maggio 2018, n. 20096.Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato dal tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al'art. 131-bis c.p., è applicabile anche al reato omesso soccorso stradale (art. 189, comma 6, cod. strada).

È stato affermato dalla Corte di cassazione penale, con sentenza dell'8 maggio 2018, n. 20096.

Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato dal tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, perché, in qualità di conducente di un autovettura, non ottemperava all'obbligo di fermarsi dopo aver causato un incidente stradale coinvolgendo la conducente di un ciclomotore che riportava lesioni personali guarite in 5 giorni.

Il tribunale di Roma lo condannava alla pena di 3 mesi di reclusione che veniva sospesa ex art. 163 c.p. e confermata,poi, dalla Corte d'appello di Roma.

La Cassazione, accogliendo le doglianze dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata affermando che il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno ritenuto di dover dichiarare la non punibilità del fatto ex art. 131-bis c.p. in ragione «dell'assenza di contatto tra l'autovettura condotta dall'imputato e il ciclomotore […], nonché del mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici all'imputato che risulta peraltro incensurato».

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