Negoziazione assistita: il Ministero chiarisce l’autorità competente a rilasciare il certificato ex art. 39 Reg. n. 2201/2003

Redazione Scientifica
30 Maggio 2018

Il Ministero della Giustizia ha individuato l'autorità competente al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 Reg. n. 2201/2003 per gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 6 (negoziazione assistita) e art. 12 (accordi innanzi al Sindaco) l. n. 162/2014.

Con circolare del 23 maggio 2018, il Ministero della Giustizia ha fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione dell'autorità competente al rilascio del certificato previsto dal Reg. n. 2201/2003 per le accordi di separazione, divorzio, modifiche, scioglimento dell'unione civile conclusi innanzi al Sindaco oppure a seguito di convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato per parte.

Secondo il Ministero, la questione, che ha un'incidenza diretta sui servizi di cancelleria e ha già condotto a una segnalazione alla Commissione Europea, si pone soprattutto quando in caso di negoziazione assistita o di procedimento concluso davanti all'Ufficiale di stato civile, le richieste di certificato vengono presentate al Tribunale o alla procura del luogo in cui l'accordo è stato concluso.

La Circolare chiarisce che, in caso di accordo concluso davanti all'Ufficiale di stato civile il certificato deve essere richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto e cioè l'Ufficiale dello stato civile; viceversa, non è predicabile una competenza del Tribunale, poiché l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario. Per riconoscere la competenza del Tribunale, infatti, occorrerebbe introdurre un criterio di distribuzione della competenza che al momento non è previsto dalla legge.

In caso di negoziazione assistita con la presenza di un avvocato per parte, poi, il certificato richiesto ex art. 39 Reg. n. 2201/2003 dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta; l'avvocato, infatti, non può essere qualificato come “autorità” ai fini del Reg. n. 2201/2003. Oltretutto solo il provvedimento conclusivo del PM rende l'accordo valido ed efficace e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero. Nell'ipotesi l'autorizzazione si stata rilasciata dal Presidente del Tribunale, a seguito del rifiuto del PM sarà invece l'ufficio giudiziario a dover rilasciare il certificato in parola. Con circolare del 23 maggio 2018, il Ministero della Giustizia ha fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione dell'autorità competente al rilascio del certificato previsto dal Reg. n. 2201/2003 per le accordi di separazione, divorzio, modifiche, scioglimento dell'unione civile conclusi innanzi al Sindaco oppure a seguito di convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato per parte.

Secondo il Ministero, la questione, che ha un'incidenza diretta sui servizi di cancelleria e ha già condotto a una segnalazione alla Commissione Europea, si pone soprattutto quando in caso di negoziazione assistita o di procedimento concluso davanti all'Ufficiale di stato civile, le richieste di certificato vengono presentate al Tribunale o alla procura del luogo in cui l'accordo è stato concluso.

La Circolare chiarisce che, in caso di accordo concluso davanti all'Ufficiale di stato civile il certificato deve essere richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto e cioè l'Ufficiale dello stato civile; viceversa, non è predicabile una competenza del Tribunale, poiché l'atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l'intervento dell'ufficio giudiziario. Per riconoscere la competenza del Tribunale, infatti, occorrerebbe introdurre un criterio di distribuzione della competenza che al momento non è previsto dalla legge.

In caso di negoziazione assistita con la presenza di un avvocato per parte, poi, il certificato richiesto ex art. 39 Reg. n. 2201/2003 dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nullaosta; l'avvocato, infatti, non può essere qualificato come “autorità” ai fini del Reg. n. 2201/2003. Oltretutto solo il provvedimento conclusivo del PM rende l'accordo valido ed efficace e dunque riconoscibile ed eseguibile all'estero. Nell'ipotesi l'autorizzazione si stata rilasciata dal Presidente del Tribunale, a seguito del rifiuto del PM sarà invece l'ufficio giudiziario a dover rilasciare il certificato in parola.

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