Illegittimità del giudizio di anomalia ed inammissibilità delle integrazioni postume della relativa motivazione
30 Maggio 2018
È noto che il giudizio sull'anomalia - pur postulando un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, e ammettendo compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica - non permette al concorrente interessato di modificare radicalmente la composizione della propria offerta, al punto da alterarne l'equilibrio economico attraverso la diversa allocazione di rilevanti voci di costo. Se così fosse, le giustificazioni chieste all'impresa aggiudicataria, anziché servire a chiarire le ragioni della serietà dell'offerta economica, diverrebbero l'occasione per una libera rimodulazione di quest'ultima, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896). Lo scostamento tra offerta economica e giustificativi presentati da una società relativamente al costo della manodopera, costituisce un elemento che avrebbe potuto e dovuto essere vagliato e approfondito dal R.U.P. e dalla commissione di gara, investiti della verifica di anomalia. L'omessa valutazione del suddetto scostamento vizia di per sé la verifica di anomalia, e non può essere supplita dalle considerazioni svolte in giudizio dalle parti resistenti, non potendosi tollerare - avuto riguardo al contenuto tecnico-discrezionale dell'attività rimessa alla stazione appaltante - integrazioni postume della motivazione mancante nel provvedimento impugnato. |