Istanza di revoca anticipata della sorveglianza speciale. Quale disciplina si applica dopo la riforma del codice antimafia?
31 Maggio 2018
In materia di misure di prevenzione, la normativa di riferimento per il giudizio conseguente alla presentazione dell'istanza di revoca anticipata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza è ancora l'art. 7 della l. 1423/1956, nonostante la successiva entrata in vigore della riforma del codice antimafia di cui alla l. 161/2017?
La materia è stata interessata, com'è noto, da molteplici interventi normativi succedutisi nel corso degli anni, che hanno inciso in maniera determinante sull'originario corpus normativo formato dalle l. 1423/1956 e 575/1965. In punto di revoca anticipata della sorveglianza speciale, la disposizione di riferimento era tradizionalmente l'art. 7 della citata l. 1423/1956, a norma del quale il decreto applicativo della misura di prevenzione può essere revocato o modificato, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità che lo aveva proposto, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Peraltro, il ricorso contro il provvedimento di revoca o modifica non ha effetto sospensivo. In assenza di previsioni normative specifiche, si ritiene che la modifica/revoca della misura sia consentita in ogni tempo, senza che si renda necessario il decorso di un certo lasso di tempo dall'inizio della sua esecuzione. Il decreto può anche venir modificato, pure per quanto attiene all'applicazione dell'obbligo o del divieto di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero in caso di reiterate violazioni da parte del sottoposto degli obblighi inerenti alla misura. Si tratta, nel primo caso, di un'ipotesi di modifica in melius o di revoca della misura in corso, praticabile una volta che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione e, quindi, a fronte di un provvedimento passato in giudicato (sia pure secondo le peculiarità proprie del giudicato rebus sic stantibus in materia di prevenzione) senza limiti temporali e in presenza di una specifica condizione, vale a dire per il mutamento delle condizioni iniziali di pericolosità personale che avevano determinato l'applicazione all'interessato della misura in corso. In via generale, va rilevato che per l'accoglimento della richiesta di revoca o modifica, in virtù della cessazione ovvero dell'attenuazione della pericolosità sociale, la giurisprudenza richiede un mutamento della condotta del soggetto, unitamente con il decorso di un certo spatium temporis rispetto all'inizio dell'esecuzione della misura. Il relativo decreto deve tenere conto sia della presenza o meno di pregiudizi penali o di polizia nel periodo successivo alla sottoposizione, ma anche, più in generale e nell'ottica del giudizio di prevenzione, di tutta la condotta della persona. Si è inoltre affermato (cfr. Cass. pen., Sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657) che, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto che – senza alcun automatismo valutativo e decisorio – tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito e alle ulteriori emergenze processuali. Il decreto che accoglie la domanda di modifica o revoca della misura sostituisce integralmente quello originario, con effetti ex tunc (nel caso della revoca) qualora vi fosse stata una carenza originaria dei presupposti di legge, ovvero ex nunc se la revoca sia stata pronunciata sulla base di circostanze sopravvenute. Esso, di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento genetico della misura, assume la forma del decreto, è impugnabile secondo la disciplina dettata dall'art. 4 della legge n. 1423/56, ora sostituito dall'art. 10, comma 1, del codice antimafia. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto di sottoposizione venga revocato a causa dell'originaria mancanza delle condizioni che ne legittimavano l'adozione, gli obblighi imposti restano caducati ex tunc, come se non fossero mai stati stabiliti, con la conseguente necessità di assolvere il sottoposto che sia stato tratto a giudizio per l'inosservanza delle relative prescrizioni. La l. 1423/1956 è, peraltro, stata formalmente abrogata per effetto dell'entrata in vigore del c.d. codice antimafia, d.lgs. 159/2011, vigente dal 13 ottobre 2011 (art. 120): la novella ha recepito, senza modifiche per la parte che qui interessa, l'art. 7 della l. 1423/1956 trasfondendolo nell'art. 11 che regola, appunto, la revoca/modifica dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali. Peraltro, il menzionato d.lgs. ha stabilito, con una specifica disciplina transitoria contenuta nell'art. 117, che le norme contenute nel libro primo (tra cui quella in esame) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tal caso continueranno a trovare applicazione le norme previgenti. In sostanza, quindi, il codice antimafia del 2011 non opera nei procedimenti funzionali all'irrogazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali originati da proposte avanzate prima del 13 ottobre 2011; in tali giudizi varranno ancora le (pur formalmente abrogate) disposizioni di cui alle l. 1423/1956 e 575/1965. La materia è stata, poi, più recentemente incisa dalla l. 161/2017 che, però, non ha coinvolto in maniera specifica l'istituto della revoca di cui all'art. 11 citato. Dunque: se la richiesta di revoca anticipata riguarda una misura applicata in forza di una proposta avanzata prima dell'ottobre 2011, il relativo procedimento sarà regolato dall'art. 7 l. 1423/1956; se, viceversa, la proposta era stata presentata dopo tale momento, la disposizione cardine sarà l'art. 11 d.lgs. 159/2011. In conclusione, è a dirsi che in questa specifica, materia essendo rimasto il contenuto del previgente art. 7 l. 1423/1956 praticamente inalterato nel passaggio al d.lgs. 159/2011, non si determinerà alcuna apprezzabile differenza per l'interessato, in termini di autorità competente, di sindacato dell'A.G. e di rimedi esperibili. |