Difensori d’ufficio. Il C.N.F. stabilisce i nuovi criteri di nomina

Redazione Scientifica
31 Maggio 2018

Il C.N.F. con circolare del 28 maggio 2018, ha diffuso le modifiche apportate ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio, già adottati con delibera del 22 aprile 2016.

Il C.N.F. con circolare del 28 maggio 2018, ha diffuso le modifiche apportate ai criteri per la nomina dei difensori di ufficio, già adottati con delibera del 22 aprile 2016.

Cosa cambia?

1. Le c.d. liste separate possono essere ora previste dai Consigli dell'Ordine, oltreché, in casi di particolari situazioni territoriali e per lo svolgimento di attività urgenti, anche per lo svolgimento di attività delegate.

2. Sono considerati immediatamente reperibili anche i difensori d'ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti. Prima immediatamente reperibili erano solo i difensori d'ufficio inseriti nelle liste per indagati o imputati arrestati.

3. L'art. 3 del provvedimento il quale prevede che «[…] in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedimentali» – ora anche a seguito di delega – «ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito ex art. 97, comma 5, c.p.p.» trova ora applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile.

4. I difensori d'ufficio per i processi minorili saranno scelti in base all'appartenenza al foro nel cui distretto è stato commesso il reato, ovvero attingendo alla lista tenuta dall'Ordine distrettuale di residenza dell'indagato.

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