Condanne penali e i confini dell’obbligo di declaratoria in sede di presentazione dell’offerta
31 Maggio 2018
Il caso. L'impresa ricorrente veniva esclusa dalla gara di appalto per l'esecuzione di lavori per aver omesso di indicare nella domanda di partecipazione le condanne penali riportate dal legale rappresentante della società, in particolare, un decreto penale di condanna del giudice per le indagini preliminari del 5 novembre 1990 e una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 19 ottobre 1992. A fondamento del proprio ricorso, l'impresa deduceva l'illegittimità dell'esclusione sostenendo, in primo luogo, che non era a conoscenza del decreto penale di condanna: da qui l'impossibilità di dichiararlo nella relativa domanda di partecipazione. In secondo luogo, la ricorrente affermava che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sarebbe stata attinente a reati estinti ex art. 445 c.p.p. essendo trascorsi più di cinque anni dalla sentenza senza commissione di delitti della stessa indole.
La soluzione. Il Collegio, dopo aver richiamato le cause di esclusione di cui all'art. 38 del previgente codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, afferma che le condanne penali, di cui alla norma sopra citata, sono irrilevanti solo quando il reato è stato depenalizzato o è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna stessa. Ne consegue, dunque, l'irrilevanza del fatto che, prima della presentazione dell'istanza di partecipazione o pendente il termine, il concorrente avesse maturato il presupposto per l'estinzione del reato e per ottenere la successiva riabilitazione. Tali vicende, infatti, riferisce il Collegio, non hanno alcun effetto automatico. Al contrario, l'estinzione richiede pur sempre la condizione che l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 445 comma 2, c.p.p. venga accertata con una pronuncia del giudice dell'esecuzione. Ciò posto, il Collegio conclude nel senso che, pur prescindendo dalla conoscenza o meno del decreto penale di condanna del 1990, è legittima l'esclusione del ricorrente in quanto lo stesso ha reso la dichiarazione sull'assenza delle condanne penali a suo carico omettendo la condanna del 1992 per reati ambientali, dichiarata estinta dal giudice solo nel 2007. Si tratta, pertanto, di un provvedimento intervenuto dopo la presentazione dell'offerta in sede di gara. All'atto della partecipazione alla gara, quindi, in mancanza di alcuna pronuncia espressa di estinzione dei reati il concorrente avrebbe dovuto dichiarare tutte le condanne penali riportate. |