Illegittimità del giudizio di anomalia ed inammissibilità di integrazioni postume della motivazione

Leonardo Droghini
01 Giugno 2018

Nel giudizio di anomalia la valutazione dello scostamento tra offerta economica e giustificativi presentati da una società relativamente al costo della manodopera, costituisce un elemento che deve essere vagliato e approfondito dal RUP e dalla Commissione di gara, la cui omissione vizia di per sé la verifica di anomalia, non essendo possibile una integrazione postuma della motivazione mancante.

Il caso. Nel corso di una procedura di affidamento di un appalto di servizi, il raggruppamento, in seguito aggiudicatario, superava il giudizio di anomalia dell'offerta attraverso una modifica in aumento dei costi complessivi della manodopera rispetto a quanto indicato nell'offerta economica; offerta che non variava nel suo ammontare complessivo e nella percentuale di ribasso.

La società ricorrente seconda classificata censurava l'inammissibile variazione dell'offerta, che avrebbe giustificato di per sé l'esclusione dalla gara, perché ricadente su un elemento essenziale e intangibile dell'offerta.

Sul giudizio di anomalia. Il Collegio, nel ritenere la censura complessivamente fondata, ha rilevato che l'invarianza dell'importo totale dell'offerta consente in prima battuta di escludere la più radicale ipotesi di illegittimità prospettata dalla ricorrente, quella cioè di una modificazione del prezzo offerto, che avrebbe rappresentato un'inammissibile violazione della par condicio tra i concorrenti.

È noto, peraltro, che il giudizio sull'anomalia – pur postulando un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso, e ammettendo compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica – non permette al concorrente interessato di modificare radicalmente la composizione della propria offerta, al punto da alterarne l'equilibrio economico attraverso la diversa allocazione di rilevanti voci di costo. Il subprocedimento di anomalia, infatti, ha la funzione di chiarire le ragioni della serietà e affidabilità dell'offerta economica, e non può essere l'occasione per una libera rimodulazione di quest'ultima, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).

La soluzione. Se così è, lo scostamento tra offerta economica e giustificativi presentati dall'aggiudicataria, relativamente al costo della manodopera, costituisce un elemento che avrebbe potuto e dovuto essere vagliato e approfondito dal RUP e dalla commissione di gara, investiti della verifica di anomalia. L'omessa valutazione della discrepanza denunciata, pertanto, di cui non vi è traccia nella relazione che raccoglie l'analisi dei giustificativi, vizia di per sé il giudizio di anomalia, che non potrebbe neppure essere integrato dalle considerazioni svolte in giudizio dalle parti resistenti, non potendosi tollerare – avuto riguardo al contenuto tecnico-discrezionale dell'attività rimessa alla stazione appaltante – integrazioni postume della motivazione mancante nel provvedimento impugnato.

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