La prova del requisito di capacità economico-finanziaria

Leonardo Droghini
01 Giugno 2018

Il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto ai concorrenti in una pubblica gara può riguardare sia il volume dell'attività economica espletata dal concorrente sia la solidità economica dello stesso. La Stazione Appaltante gode di un ampio potere discrezionale nel richiedere ai concorrenti la documentazione in grado di dimostrare il possesso del requisito in questione.

Il caso. Con la decisione in rassegna il TAR fornisce utili indicazioni in tema di capacità economica-finanziaria degli operatori economici partecipanti ad una procedura di gara.

Nella fattispecie, l'impresa ricorrente dimostrava la sussistenza dei requisiti di capacità economica-finanziaria attraverso la presentazione di una sola referenza bancaria, cosicché la Commisione di gara – in applicazione della disposizione della lex specialis che prevedeva la possibilità per l'Ente appaltante, in caso di presentazione di una sola referenza, di richiedere l'integrazione con altra documentazione ritenuta idonea – invitava l'impresa a produrre i bilanci dell'ultimo triennio.

Esaminata la documentazione prodotta, la Commissione rilevava varie criticità da cui emergeva una carente solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa che, pertanto, veniva esclusa.

La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione sotto vari profili, ritenendo che la valutazione economico aziendale della Commissione sui bilanci e sullo stato patrimoniale non fosse legittimata da alcuna disposizione, e l'esclusione, pertanto, contrastava con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, co. 8 del Codice.

La questione. Il Collegio ha osservato che il requisito di capacità economico-finanziaria non risulta definito in termini stringenti dalla normativa in materia di appalti, e, dunque, nel suddetto concetto possono essere correttamente ricompresi sia il volume dell'attività economica espletata dal concorrente sia la solidità economica dello stesso, in quanto non può essere seriamente contestato che è interesse primario della stazione appaltante aggiudicare una gara pubblica, specie se di rilevante importo, ad imprese solide sotto l'aspetto patrimoniale e reddituale.

Del resto, la parte 1 dell'allegato XVII del Codice, richiamata dall'art. 86, co. 4, prescrive che, di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante: idonee dichiarazioni bancarie, presentazione dei bilanci e dichiarazioni concernenti il fatturato.

La disposizione de qua attribuisce alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale nel richiedere la documentazione in grado di dimostrare il possesso del requisito della capacità economico-finanziaria, e non stabilisce in alcun modo una sorta di gerarchia tra le menzionate referenze, le quali, è fondamentale rilevarlo, possono essere anche tutte contestualmente richieste dalla stazione appaltante.

L'ampia gamma di referenze che possono essere richieste ai concorrenti, induce il Collegio a ritenere che la stazione appaltante possa legittimamente procedere ad una analisi completa dei bilanci, al fine di valutare la solidità economica-patrimoniale e la capacità di utile dell'impresa. Al contrario, la sussistenza di un elevato fatturato sia generale che specifico, posseduto in specie dalla ricorrente, non è di per sé idoneo a dimostrare con assoluta certezza la capacità economico-finanziaria dell'impresa sotto il profilo della solidità economica.

In forza delle suddette argomentazioni, il ricorso è respinto.

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