Il rito “superaccelerato” avverso le ammissioni dei raggruppamenti di imprese
04 Giugno 2018
La fattispecie. Una società partecipante ad una gara avente a oggetto il servizio di igiene urbana impugnava il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di un raggruppamento di imprese deducendo, quale principale motivo di gravame, che quest'ultimo avrebbe dovuto essere invero escluso dalla gara per violazione dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché della lex specialis per non avere le controinteressate specificamente indicato le parti di servizio che sarebbero state svolte da ciascuna di loro, essendosi infatti limitate a indicare le sole percentuali di partecipazione al R.T.I. e di esecuzione. Le amministrazione resistenti e le controinteressate eccepivano, ex adverso, la tardività della censura assumendo che avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. – ossia con il c.d. rito superaccelerato - mediante impugnativa del provvedimento di ammissione delle stesse alla gara, pubblicato e comunicato alle partecipanti.
La soluzione. Premesso che la citata ultima disposizione stabilisce che l'altrui ammissione alla gara – disposta dalla stazione appaltante all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali – va impugnata nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del relativo provvedimento, pena la preclusione della possibilità di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, il giudice adito accoglie l'eccezione di tardività del ricorso stabilendo che “la specificazione delle parti di servizio da eseguirsi ad opera di ciascuna delle imprese che partecipano in raggruppamento alla gara attiene alla verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese raggruppate (cfr. Cons. St., ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22; Id., 5 luglio 2012, n. 26), e trova riscontro nella documentazione amministrativa presentata a corredo della domanda di partecipazione”. Ma incidenter tantum viene altresì aggiunto, nel merito, che trattandosi nella fattispecie di raggruppamento “orizzontale” - nel quale, cioè, le imprese riunite sono titolari delle medesime competenze e ciascuna esegue tutte le attività oggetto dell'appalto - l'indicazione percentuale della quota di riparto delle prestazioni tra le diverse imprese era in ogni caso assolutamente idonea e sufficiente ad assolvere l'obbligo sancito dall'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto di gara , con la conseguenza che il motivo sarebbe stato in ogni rigettato perché infondato. |