La par condicio dei concorrenti come limite provvisorio all'accesso agli atti di gara

04 Giugno 2018

La tutela della par condicio dei concorrenti in una pubblica gara viene garantita anche attraverso la provvisoria sottrazione all'accesso di tutta quella documentazione che possa essere di qualche utilità per predisporre, anche eventualmente, un'offerta.

La fattispecie. Una società già partecipante a una precedente procedura di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una strada statale, poi annullata in autotutela, impugnava in prima battuta il diniego tacito formatosi, da parte di ANAS, sull'istanza di accesso avente a oggetto tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo nonché gli studi, le indagini, le analisi, le relazioni e/o gli elaborati posti a base dello stesso. Esponeva che l'interesse a giustificazione della suddetta istanza era quello di verificare l'eventuale utilizzazione degli elaborati progettuali a suo tempo predisposti e mai remunerati.

Medio tempore l'amministrazione resistente adottava un provvedimento espresso di differimento della suddetta ostensione – a sua volta impugnato con motivi aggiunti per violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost. - motivato dalla circostanza che gli atti in questione erano destinati a confluire nella progettazione esecutiva “che verrà posta a base della gara per l'affidamento dei lavori”.

La soluzione. Dichiarata in limine litis l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice adito affronta il merito della questione sollevata con ricorso per motivi aggiunti innanzitutto premettendo, quale principio generale, che il potere di differimento dell'accesso, a mente dell'art. 9, D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, costituisce “atto dovuto - in luogo del rigetto – in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso, ma sia al contempo necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi, ovvero salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; tuttavia l'atto che dispone il differimento dell'accesso deve specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 7 aprile 2010, n. 5760; T.A.R. Lazio, Roma, I quater, 22 marzo 2018 n. 3229)”.

Ciò detto, la domanda di annullamento del provvedimento di differimento “fino alla pubblicazione dell'intero progetto che verrà posto a base di gara” viene conseguentemente rigettata in base all'assunto per cui la tutela della par condicio dei concorrenti in una pubblica gara può essere garantita anche attraverso la provvisoria sottrazione all'accesso di tutta quella documentazione che possa essere di qualche utilità per predisporre una offerta nel momento in cui la anticipata conoscenza delle caratteristiche dei lavori oggetto della procedura di evidenza pubblica potrebbe avvantaggiare un concorrente sugli altri, alterando le necessarie e superiori esigenze di regolarità del confronto concorrenziale, e attribuire una non consentita posizione di vantaggio rispetto agli altri potenziali concorrenti.

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