Il diritto di visita dei nonni ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II-bis
04 Giugno 2018
Con la sentenza del 31 maggio 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che la nozione di «diritto di visita», contenuta negli artt. 1, par. 2, lett. a) e 2, punti 7 e 10, Reg. n. 2201/2003 Bruxelles II-bis deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti.
La decisione ha ad oggetto una controversia tra una donna, residente in Bulgaria, e il suo ex genero, residente in Grecia, in merito al diritto di visita della donna nei confronti del nipote. La causa ha fornito alla Corte l'assist per esprimersi, per la prima volta, sull'applicazione del regolamento Bruxelles II-bis a una domanda di diritto di visita dei nonni al fine di chiarire se il giudice competente a pronunciarsi sulle modalità di esercizio di tale diritto debba essere individuato sulla base del regolamento o delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri. Nel primo caso sarebbero competenti, applicando il criterio della vicinanza, i giudici dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente (Grecia); nel secondo caso, invece, i giudici bulgari dovrebbero verificare la loro giurisdizione alla luce delle norme di diritto internazionale privato.
Il Regolamento Bruxelles II-bis non chiarisce se la nozione di «diritto di visita» comprenda la categoria dei nonni, perciò essa deve essere interpretata in maniera autonoma, tenendo conto del tenore letterale, dell'economia generale e degli obiettivi del regolamento stesso. Innanzitutto, la Corte ha rilevato che il Regolamento non esclude che un diritto di visita di questo tipo rientri nel proprio ambito di applicazione. Inoltre, dall'analisi del documento di lavoro della Commissione, in materia di responsabilità genitoriale del 27 marzo 2001, risulta che il legislatore dell'Unione ha annoverato i nonni, tra i soggetti che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Pertanto, da un esame globale degli obiettivi del Regolamento, consegue che il diritto di visita non riguardi solo i genitori ma anche altri soggetti, compresi i nonni, con i quali è importante che il minore intrattenga relazioni personali, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale. Sotto questo profilo, la sentenza riecheggia le conclusioni già raggiunte, nell'affaire Manuello e Nevi c. Italia, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito, tra l'altro, che il legame tra nonni e nipoti ricade nella vita familiare, tutelata dall'art. 8 CEDU (sul punto e sulle valutazioni opportunamente formulate si rinvia, per tutti, a G. Buffone, Contenuti e limiti del diritto degli ascendenti dopo la sentenza della Corte di Strasburgo 20 gennaio 2015, in Il Familiarista). Infine, è appena il caso di considerare che, se si fosse escluso il diritto di visita dei nonni dall'ambito di applicazione del regolamento, tali questioni sarebbero state decise da giudici competenti sulla base del diritto internazionale privato e non in forza del regolamento, sviluppando il rischio di assumere decisioni confliggenti.
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