È possibile la notifica telematica nei procedimenti di prevenzione?

Redazione scientifica
04 Giugno 2018

La Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di utilizzare la PEC nell'ambito di un procedimento di prevenzione personale o patrimoniale.

Il caso. La Corte d'appello di Caltanissetta ha ritenuto tardivo il ricorso presentato da un istituto bancario, terzo interessato, avverso il decreto con cui il Tribunale aveva applicato all'imputato misure di prevenzione personali e patrimoniali, considerata la notifica del decreto di primo grado effettuata a mezzo PEC dalla p.g. della Procura della Repubblica. Avverso tale decreto la Banca ha presentato ricorso per cassazione.

Processo telematico nei procedimenti di prevenzione. La Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della censura, richiama l'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 il cui significato risiede nella sostituzione del precedente regime delle notificazioni con la notificazione telematica e non, come ritenuto dalla ricorrente, nel fatto che le comunicazioni telematiche sono solo ad uso esclusivo delle cancellerie.
Quanto all'utilizzo della PEC nel procedimento di prevenzione, è necessario ricordare che il comma 9 lett. c-bis) dell'art. 16 cit. prevede che dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinnanzi ai Tribunali e alle Corti di appello, possono essere operate con la PEC le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p..
La Cassazione, infine, riprende sia la Circolare del Ministero della Giustizia 11 dicembre 2014 secondo la quale «il riferimento omnicomprensivo della norma ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello, così come la portata generale delle disposizioni in tema di notifica dettate dagli artt. 148, 149, 150 e 151 c.p.p., comporta l'esperibilità della notifica telematica ad opera di dette Autorità e dei relativi Uffici di procura nel procedimento di esecuzione o di prevenzione personale o patrimoniale» sia l'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 159/2011 che con riferimento alle misure di prevenzione personali prevede che le comunicazioni possono essere effettuate con le modalità previste dal CAD.

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