Oneri della sicurezza e servizi intellettuali

Redazione Scientifica
01 Giugno 2018

L'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella versione originaria prevedeva che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; a seguito del correttivo...

L'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella versione originaria prevedeva che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; a seguito del correttivo (D. Lgs. n. 56 del 2017) il predetto articolo ha assunto ora il seguente tenore “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)…”.

Anche prima della novella sopra ricordata e nella vigenza del precedente Codice dei Contratti la giurisprudenza amministrativa aveva enucleato, in applicazione del principio di ragionevolezza, quanto alla questione dell'obbligo di indicare nelle offerte di gara gli oneri della sicurezza aziendale una disciplina per gli appalti dei servizi intellettuali diversa da quella degli appalti dei servizi in generale, prevedendo solo per i secondi la doverosità dell'indicazione, non necessariamente per i primi, salva la sottoposizione a verifica di anomalia delle offerte prive di indicazione degli oneri aziendali, in luogo della loro esclusione automatica.

In sostanza per quanto riguarda gli appalti dei servizi intellettuali non vi è alcun obbligo di indicare nelle offerte la separata e specifica indicazione di oneri che sono ontologicamente (prima ancora che giuridicamente) insussistenti (tant'è che nel caso di specie la stessa legge di gara ha specificato che, venendo in rilievo un appalto avente per oggetto prevalente l'esecuzione di servizi intellettuali, non è stato redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81 del 2008).

Deve escludersi la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale in un affidamento di servizi intellettuali (in coerenza del resto con i principi generali di tutela dell'affidamento dei partecipanti, di massima partecipazione alle gare e di tassatività delle cause di esclusione), tanto più quando né l'indicazione omessa, né la relativa sanzione espulsiva, erano espressamente previste dalla lex specialis (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4414; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 2 giugno 2016, C-27/15): l'amministrazione appaltante deve infatti definire in anticipo gli obblighi procedurali e i vincoli a carico degli offerenti, al fine di assicurarne la par condicio nella valutazione delle offerte formulate.

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