La sottoposizione di un’impresa concorrente al concordato preventivo non permette di superare le irregolarità contributive per partecipare alla gara

Redazione Scientifica
04 Giugno 2018

La norma di cui all'art. 168, comma 1, Legge Fallimentare, la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso...

La norma di cui all'art. 168, comma 1, Legge Fallimentare, la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, risponde a determinate esigenze di salvaguardia del patrimonio e in particolare della par condicio creditorum. Ciò non significa, tuttavia, che l'impresa sottoposta a una simile procedura concorsuale possa godere allo stesso di tempo di ulteriori effetti – sicuramente non voluti dal legislatore – e tra questi quello di superare l'ostacolo rappresentato da eventuali irregolarità contributive (foriere a loro volta di costituire debiti nei confronti dei competenti uffici previdenziali) onde poter partecipare a pubbliche gare come nel caso di specie. La possibile sospensione di un debito vantato dalle Amministrazioni previdenziali nei confronti dell'impresa che successivamente è stata sottoposta a concordato preventivo, in altre parole, non può dunque equivalere – muovendosi su due piani integralmente differenti la normativa fallimentare e quella sui contratti pubblici – al rilascio di una patente di regolarizzazione delle perpetrate violazioni in materia contributiva.

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