L’obbligo, o meno, di rinegoziare, ex art. 115 del 2008, il precedente contratto

Redazione Scientifica
31 Maggio 2018

Ai sensi d.lgs. 115 del 2008 non vi è alcun obbligo di prendere in considerazione la proposta di rinegoziare il precedente contratto (come dimostra l'uso del verbo...

Ai sensi d.lgs. 115 del 2008 non vi è alcun obbligo di prendere in considerazione la proposta di rinegoziare il precedente contratto (come dimostra l'uso del verbo “può”), essendo rimessa all'Amministrazione la scelta di adottare, in alternativa, una procedura ad evidenza pubblica oppure di affidare il servizio mediante adesione alla Convenzione Consip costituendo anche tale ultima modalità pieno adempimento dell'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (in termini Cons. Stato, III, 1 agosto 2014, n.4081; Cons. Stato, V, 30 aprile 2015 n. 2194).

L'art. 6, comma 2, dell'Allegato II del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale, ed è legata all'opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l'allungamento della durata, con possibilità quindi di spalmare su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi volti al conseguimento dell'efficienza energetica (nel caso di specie è stato escluso che tale finalità potesse essere realizzata, stante la circostanza che la proposta progettuale era stata presentata alla committente pochi mesi prima della scadenza del contratto, e quindi l'opportunità di anticipare, mediante la rinnovazione, l'applicazione dell'Allegato II del d.lgs. 115/2008, era ormai pressoché virtuale).

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