Corte d’appello di Salerno: sport e scuola non rientrano tra le spese straordinarie
05 Giugno 2018
Il caso. La madre di una minore ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Salerno aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso di sé, contestando, in particolare, la ripartizione delle spese straordinarie per la minore al 50%.
Le spese scolastiche sono straordinarie solo in considerazione dell'età. La Corte d'appello di Salerno, rideterminata la contribuzione in due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre, ricorda che per spese straordinarie devono intendersi le spese non programmabili, impreviste, «che trascendano le prevedibili e normali esigenze della vita quotidiana». L'imprevedibilità può essere relativa all'an ma anche al “quando” poiché può trattarsi di spese il cui verificarsi, pur essendo possibile o addirittura probabile, «non è certo e assume natura occasionale». Di conseguenza, secondo la Corte territoriale, non possono rientrare tra le spese straordinarie non solo quelle destinate allo sport ma anche quelle per l'iscrizione della minore alla scuola privata, in considerazione della sua età. L'imprevedibilità per le spese scolastiche può infatti derivare, per un ragazzo di età più elevata, dall'emergere dell'opportunità di fargli seguire corsi di studio particolari per valorizzare le sue scelte o le sue doti. Considerando, invece, l'età della minore nella fattispecie in esame, le spese per l'istruzione devono considerarsi incluse all'interno della programmazione ordinaria del mantenimento.
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