Nozione di servizi analoghi nell'ambito degli appalti di servizi

Roberto Fusco
06 Giugno 2018

Lo svolgimento di servizi di igiene urbana (spazzamento di strade ed aree verdi) non può considerarsi un servizio analogo a quello relativo al ripristino delle condizioni di sicurezza stradali a seguito di incidenti. Si tratta di servizi che hanno un diverso oggetto e diverse finalità, non potendo, quindi, essere riscontrata una loro analogia ai fini della sussistenza del richiesto requisito della capacità economico finanziaria prescritto dal disciplinare di gara.

La sentenza in commento affronta la nozione di “servizi analoghi” ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di capacità economico finanziaria in una gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti.

Il Giudice di prime cure, infatti, ha annullato l'aggiudicazione in favore della controinteressata (appellante in secondo grado) ritenendola priva che del requisito dello svolgimento dei «servizi analoghi alla gara negli ultimi tre esercizi, per un importo pari a quello della gara», dato che lo svolgimento dei servizi di igiene urbana (spazzamento di strade ed aree pubbliche) non può essere assimilato a quello più complesso dell'oggetto della gara. Secondo il Collegio di primo grado, infatti, “servizi analoghi” devono essere considerati quelli afferenti alla stesa tipologia (latu senso intesa), mentre nel caso di specie, la diversa finalità e il diverso oggetto del servizio di pulizia stradale non possono essere considerati “analoghi” a quello di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in seguito ad incidenti (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 20 febbraio 2017, n. 432).

Il Giudice d'appello, conferma l'impostazione del T.A.R. lombardo ribadendo la diversità tra i due servizi e sostenendo che il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, vista la natura manutentiva della sede stradale a seguito di incidente che lo stesso riveste, si caratterizza per modalità tecnico-esecutive ed organizzative del tutto proprie rispetto al servizio di igiene urbana e alla raccolta dei rifiuti urbani (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 110).

Viene poi richiamato anche l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, atteso che la ratio sottesa alla previsione di tale requisito è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, pur non dovendosi procedere ad un'equiparazione tra i concetti di “servizi analoghi” a “sevizi identici”, occorre caso per caso ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione. Tali elementi di comunanza possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando (vedasi: Cons. St., Sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; in tali termini vedasi anche: Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3717 e Cons. St., 25 giugno 2014, n. 3220). Ciò significa che, pur rilevando l'identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell'entità delle attività eventualmente coincidenti.

In ragione di un tanto il Collegio adito, coerentemente coi propri precedenti giurisprudenziali in materia, ha respinto l'appello ritenendo non sussistente nel caso de quo il prescritto requisito dello svolgimento dei servizi analoghi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.