Termini Imerese: pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche

19 Febbraio 2018

Il Tribunale di Termini Imerese ha pubblicato una circolare relativa all'obbligo di pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche e alle novità in materia di delega delle operazioni di vendita.
1. Premessa

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c., avvenuta in data 19 gennaio 2018, ha reso obbligatoria la pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (di seguito PVP).

Tale obbligo si riferisce a tutti gli avvisi di vendita emessi successivamente al 19 febbraio 2018 e trova applicazione anche con riguardo alle procedure esecutive che risultano pendenti a tale data.

Qualora per cause imputabili al creditore l'avviso di vendita non risulti pubblicato sul PVP entro il termine pretesto dal giudice, la procedura esecutiva si estingue (cfr. art. 631-bis c.p.c.).

L'esigenza di coordinare gli effetti delle predette novità normative con la gestione della pubblicazione degli avvisi di vendita comporta la necessità di apportare degli ulteriori correttivi al provvedimento di nomina del custode, dell'esperto stimatore e dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita.

2. Modifiche apportate alle ordinanze di delega delle operazioni di vendita

Il professionista delegato provvederà a redigere l'avviso di vendita entro i termini indicati nell'ordinanza di delega e a trasmetterlo senza indugio ai creditori.

Il creditore procedente, o i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, saranno tenuti a provvedere al pagamento del contributo previsto per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP, pari a euro 100,00 per ciascun lotto (cfr. art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), nonché a trasmettere al delegato le ricevute di pagamento (restituite per ciascun lotto dal portale dei servizi telematici in formato .xml) entro il termine ultimo di 70 giorni prima di ciascun esperimento di vendita fissato dal professionista.

In caso di mancata consegna della ricevuta di pagamento entro il termine indicato, il delegato dovrà rimettere agli atti della procedura al giudice dell'esecuzione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art 631-bis c.p.c..

In assenza della prova del pagamento del contributo di pubblicazione, il delegato procederà alla pubblicazione degli avvisi solo qualora tutti i creditori risultino ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del relativo esborso.

Per quel che concerne le procedure esecutive pendenti, i delegati non dovranno impiegare per il pagamento del contributo di pubblicazione sul PVP le eventuali somme residuate a titolo di fondi spese precedentemente costituiti. Tali somme saranno destinate unicamente al pagamento della pubblicazione degli avvisi di vendita sui siti internet di pubblicità commerciale indicati nell'ordinanza di delega fino ad esaurimento dei fondi (Astegiudiziarie.it, Aste.click, Immobiliare.it). Dopodiché gli oneri economici di pubblicità commerciale saranno posti direttamente a carico dei creditori da parte delle relative società di gestione.

In particolare, dispongono che le ordinanze di delega delle operazioni di vendita emesse in data anteriore al 19 febbraio 2018 vengano modificate nei seguenti termini:

DISPONE

- che il delegato emetta il primo avviso di vendita improrogabilmente entro 45 giorni dal conferimento dell'incarico; il secondo avviso di vendita entro 45 giorni dalla data di fruttuosa attrazione dell'ordine di liberazione);

- che tra la data di emissione dell'avviso di vendita e il deposito delle relative offerte decorra un termine non inferiore a giorni 100 e non superiore a giorni 120;

- che, a partire dalla terza vendita in poi, tra l'eventuale esito infruttuoso dell'asta e l'emissione del nuovo avviso di vendita decorra un termine non superiore a giorni 45;

- che tra il deposito del saldo prezzo di aggiudicazione alla vendita e l'emissione del decreto di trasferimento decorra un termine non superiore a 45 giorni;

- che tra l'emissione del decreto di trasferimento dell'ultimo immobile in vendita e la predisposizione del progetto di distribuzione intercorra un termine non superiore a 90 giorni

FORME DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA

Il professionista delegato si occuperà dell'intera gestione della pubblicità legale e commerciale secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza, invitando il creditore a versare, sin dalla prima asta, direttamente ai gestori della pubblicità commerciale (Astegiudiziarie.it, Immobiliare.it e Aste.click) gli importi necessari alla celebrazione dei singoli esperimenti di vendita.

Per quel che concerne la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, obbligatoria per tutti gli avvisi di vendita emessi dal 20 febbraio 2018, pone a carico del creditore procedente, o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, l'onere di provvedere al pagamento del contributo unificato di euro 100,00 previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per ciascun lotto posto in vendita (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/pagamento importo fisso PdV v2.pdf- per maggiori informazioni circa le modalità di pagamento del contributo si consiglia di consultare il link sopraindicato) e di trasmettere al delegato, per ogni singolo lotto, le ricevute di pagamento rilasciate dal sistema (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale – si segnala in particolare la necessità di produrre il file in formato .xml), almeno 70 gg prima della data prevista per ciascun esperimento di vendita fissato dal delegato.

A tal fine, il delegato dovrà comunicare via pec, al creditore procedente e ai creditori muniti di titolo esecutivo, l'avviso di vendita lo stesso giorno del suo confezionamento. Inoltre, il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente (già versato in precedenza), non dovrà effettuare il pagamento sopraindicato, ma dovrà attenersi scrupolosamente solo all'inserimento all'interno del Portale delle Vendite Pubbliche della ricevuta del pagamento già effettuato da parte dei creditori, impiegando il fondo spese già esistente per l'effettuazione della pubblicità commerciale.

Qualora il delegato non riceva la ricevuta di pagamento entro il termine di 70 gg sopra indicato, questi dovrà trasmettere immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione.

Il delegato potrà procedere alla pubblicazione, in assenza di pagamento del contributo, solo nell'ipotesi in cui tutti i creditori costituiti risultino ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito di tale contributo ai sensi dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si segnala che le conseguenze dell'omessa consegna della ricevuta di pagamento del contributo unificato entro il termine di 70 gg prima di ciascun vendita e della connessa mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita entro il termine di 50 gg prima di ciascuna vendita graveranno sui creditori, comportando l'estinzione della procedura esecutiva (cfr. art. 631-bis c.p.c. «Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma…»; art. 161-quater disp. att. c.p.c., «Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo della pubblicazione previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)».

Dispone, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., che almeno 50 giorni prima della data di ciascun esperimento di vendita, il professionista delegato provveda ad effettuare la pubblicità della vendita pubblicando l'estratto dell'avviso di vendita:

a) sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 comma 1 c.p.c.

Si segnala che le modifiche di cui al paragrafo 2) troveranno applicazione con riferimento sia alle ordinanze di delega emesse successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, sia con riguardo alle ordinanze di delega già emesse prima di tale data.

Si ribadisce che l'obbligo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche concerne gli avvisi di vendita emessi a far data dal 20 febbraio 2018.

3. Ulteriori modifiche al provvedimento di nomina dell'esperto stimatore e del custode giudiziario

Al fine di coordinare le predette innovazioni con le altre forme di pubblicità previste dall'ordinanza di delega, i giudici dell'esecuzione, dispongono le seguenti modifiche:

  • eliminazione del fondo spese pubblicità previsto dal provvedimento di nomina dell'esperto stimatore;
  • previsione di un fondo spese custodia dell'importo di euro 500,00 la cui costituzione è rimessa al custode giudiziario previo versamento della predetta somma da parte del creditore;
  • autorizzazione ai creditori a provvedere al pagamento, sin dalla prima asta, degli oneri di pubblicità commerciale (Astegiudiziarie.it, Aste.click, Immobiliare.it) direttamente in favore dei relativi gestori.

Si segnala che le modifiche di cui al paragrafo 3) hanno efficacia limitata ai provvedimenti di nomina del custode giudiziario, dell'esperto stimatore e del professionista delegato emessi successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.

4. Modalità di pagamento del contributo di pubblicazione

Si raccomanda ai procuratori che assistono i creditori la consultazione delle informazioni relative alle modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, reperibili presso il seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/pagamento importo fisso PdV v2.pdf.

Si segnala, infine, di aver proceduto (vedi supra) alla ridefinizione dei termini assegnati al delegato per l'emissione dell'avviso di vendita e per la conseguente fissazione della data dell'asta, anche al fine di dilatare il termine utile per il creditore per provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione e alla trasmissione della relativa ricevuta al professionista delegato.

Termini Imerese, 19 febbraio 2018

I giudici dell'esecuzione

Daniele Gallucci

Angelo Petralia

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