Declaratoria di inefficacia del contratto in base all’art. 122 c.p.a.
06 Giugno 2018
La pronuncia resa ai sensi dell'art. 122 c.p.a . di dichiarazione di inefficacia del contratto seguito ad aggiudicazione definitivamente annullata e di subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale, è istituzionalmente riservata al giudice amministrativo, e preclusa all'autorità amministrativa.
Interpretazione del potere di revoca. L'operazione ermeneutica del g.a., in tema di revoca dell'aggiudicazione, volta a conciliare il tenore testuale di una normativa di evidente favore per la pubblica amministrazione con l'esigenza di tutela, nei rapporti tra questa ed i privati, delle posizioni giuridiche soggettive di costoro da una ingiustificata prevalenza o incontrollata sovraordinazione dell'altra, rientra nel proprium della funzione giurisdizionale di interpretazione della legge |