Verifica giudiziale del requisito ed accertamento incidentale della regolarità del DURC

Redazione Scientifica
07 Giugno 2018

L'Adunanza plenaria del Consiglio ha chiarito, con la sentenza 25 maggio 2016, n. 10, che in materia di controversie aventi ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, rientra...

L'Adunanza plenaria del Consiglio ha chiarito, con la sentenza 25 maggio 2016, n. 10, che in materia di controversie aventi ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la definizione dell'accertamento inerente alla regolarità del d.u.r.c., quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara, seppure trattasi di accertamento in via incidentale, e cioè privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale (in termini anche Cass., Sez. Un., 29 marzo 2017, n. 8117).

Non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del d.u.r.c., quanto piuttosto di accertamento della regolarità del d.u.r.c. da parte del giudice amministrativo (con correlato onere di contestazione del medesimo) ai fini dello svolgimento del procedimento di gara, rispetto al quale la regolarità della posizione contributiva costituisce requisito di partecipazione (Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 6).

L'Adunanza plenaria ha altresì ribadito che nel corso di gare per l'affidamento di appalti pubblici non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (in termini anche Cons. Stato, V, 8 marzo 2018, n. 1497).

Occorre aggiungere che in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, ed in particolare dal d.u.r.c.; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con l'Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8).

Nella delineata cornice, nel caso in cui impugni giudizialmente il provvedimento di esclusione contestando la definitività della violazione alle norme in materia di contributi, il d.u.r.c. deve essere sottoposto alla cognizione incidenter tantum del giudice amministrativo, in quanto atto presupposto del provvedimento di esclusione dalla gara.

La mancata cognizione diretta del d.u.r.c. mediante impugnazione dello stesso quale atto presupposto del provvedimento espulsivo preclude al Collegio un approfondimento completo sull'esistenza o meno di un debito contributivo sanato.

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