Sul dies a quo del termine di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

07 Giugno 2018

In caso di mancata comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, il termine di impugnazione decorre dal momento in cui il ricorrente ne ha ottenuto copia in seguito all'accesso agli atti.

Con la sentenza in commento il TAR Lombardia torna ad occuparsi del tema relativo al momento in cui inizia a decorrere il termine per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione. Termine che, secondo la prospettazione della parte resistente, doveva nel caso di specie farsi decorrere o dal momento in cui il ricorrente aveva ricevuto la nota dirigenziale con cui gli si comunicava l'avvenuta aggiudicazione (senza, però, allegare alla stessa il relativo provvedimento), oppure a partire dal termine ultimo di pubblicazione di tale provvedimento sul relativo albo pretorio della stessa amministrazione resistente.

Il Collegio, dopo aver rammentato che «per pacifica giurisprudenza, chi eccepisce la tardività della notificazione del ricorso deve offrire prova rigorosa del momento di avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, giacché in caso contrario deve affermarsi la tempestività del gravame (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 424)», ha motivatamente disatteso entrambe dette ricostruzioni.

Anzitutto, il TAR Lombardia ha escluso che la nota trasmessa dall'Amministrazione al ricorrente fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione. E ciò essenzialmente perché tale nota, diversamente da quanto prescritto dall'art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016, «reca(va) solo gli estremi del provvedimento di aggiudicazione, senza altro aggiungere, per cui i suoi contenuti essenziali erano completamente sconosciuti alla ricorrente».

E secondo il Collegio nemmeno la pubblicazione sull'albo pretorio del provvedimento di aggiudicazione poteva ritenersi idonea allo scopo. Infatti, da un lato, l'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio non era stata comunicata al ricorrente, dall'altro «ai sensi dell'art. 41 comma 2 del c.p.a., la pubblicazione del provvedimento [sull'albo pretorio] rileva ai fini della decorrenza del termine perentorio di impugnazione soltanto qualora l'amministrazione non abbia un obbligo di notifica individuale del provvedimento stesso e, nel caso di specie, non può dubitarsi dell'onere, gravante sull'amministrazione, di comunicazione individuale alla ditta seconda classificata dell'esito della gara (cfr. l'art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016)». Da qui, la ritenuta infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, dovendosi, in assenza di una formale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ritenere che il termine per l'impugnazione abbia iniziato a decorrere solo dal momento in cui il ricorrente ha ottenuto copia, in seguito all'accesso agli atti, del relativo atto di aggiudicazione definitiva.

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