Padre Testimone di Geova: vietato portare la figlia agli incontri se pregiudicano il suo interesse
11 Giugno 2018
Il caso. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da un padre avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Livorno, in sede di determinazione delle condizioni di affido condiviso della figlia minore, gli aveva proibito di portare con sé la bambina agli incontri dei Testimoni di Geova, fede religiosa da lui professata. Il padre ha, quindi, impugnato tale decreto con ricorso straordinario per cassazione.
Limiti alla libertà individuale del genitore per tutelare l'interesse del figli. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nel fissare le modalità di affidamento dei figli in caso di conflitto genitoriale è quello del superiore interesse del minore in considerazione del suo diritto a una crescita sana ed equilibrata. Per perseguire tale obiettivo, può rendersi necessario adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti e libertà individuali dei genitori qualora la loro «esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio», compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato assunto in adesione a tali principi considerato che il divieto posto dal Giudice di merito di condurre la bambina alle manifestazioni della fede dei Testimoni di Geova è fondato sulla CTU con la quale si è accertato che il coinvolgimento in tali pratiche religiose creavano disagio nella minore e ne pregiudicavano l'equilibrata crescita emotiva. La Suprema Corte dichiara, quindi, inammissibile il ricorso. |