Come depositare un'istanza di fissazione di udienza a seguito del ricevimento dell'avviso di perenzione
11 Giugno 2018
Come si procede al deposito telematico di un'istanza ex art. 82, comma 1, c.p.a. qualora la parte non sia munita di firma digitale?
Il deposito telematico dell'istanza di fissazione dell'udienza a seguito del ricevimento di un avviso di perenzione ai sensi dell'art. 82 c.p.a. pone alcune problematiche di carattere “pratico”. Infatti, per dare applicazione all'art. 82 c.p.a., che richiede che l'istanza di fissazione dell'udienza sia sottoscritta dalla parte oltre che dal difensore, è necessario applicare le regole del d.P.C.M. n. 40/2016 che si riferiscono alle modalità di creazione del documento informatico. Qualora, infatti, la parte non disponga di un dispositivo di firma digitale, sarà necessario formare l'istanza su supporto analogico. L'atto cartaceo così sottoscritto da parte e difensore deve essere trasformato in copia informatica per immagine a seguito di scansione. Tale scansione, per avere la medesima efficacia giuridica dell'originale cartaceo, deve essere attestata conforme ai sensi dell'art. 22 CAD. Una volta attestata la conformità, il difensore dovrà depositare l'atto utilizzando il modulo di deposito dell'atto, che consente di selezionare la voce «Istanza di fissazione udienza ex art. 82 c.p.a.». Nella sezione “atto digitale” il difensore depositerà l'atto in formato nativo digitale (ovvero firmato digitalmente dal solo difensore) mentre l'atto ottenuto da scansione recante la riproduzione delle firme autografe di parti e difensore sarà depositato tra i documenti, unitamente all'attestazione di conformità, se generata su documento informatico separato. Qualora fosse necessario depositare ulteriori documenti, il difensore potrà allegarli nella medesima sezione del modulo di deposito dedicata. |