Consorzi stabili: le imprese consorziate indicate devono possedere individualmente i requisiti di ordine generale

11 Giugno 2018

Le imprese consorziate in un consorzio stabile che siano state indicate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali devono possedere individualmente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006.

La vicenda. Un raggruppamento temporaneo di imprese, risultato primo in graduatoria in una procedura per l'affidamento di servizi postali e successivamente escluso per difetto del requisito della regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo ad una delle società consorziate al consorzio stabile mandante – indicata come esecutrice dallo stesso –, vedeva accolto in primo grado il proprio ricorso avverso il provvedimento di esclusione. Nel successivo giudizio di appello promosso dalla aggiudicataria definitiva, nel riproporre i motivi assorbiti dalla sentenza del TAR, il raggruppamento in particolare deduceva che sia il consorzio stabile mandante che l'intero R.T.I. possedevano autonomamente tutti i requisiti di fatturato richiesti dalla lex specialis di gara, con la conseguenza che la situazione di irregolarità contributiva della consorziata non avrebbe dovuto determinare l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, ma, al più, della esecutrice, dovendosi ritenere consentito al consorzio stabile di procedere con la sostituzione della consorziata stessa o con una modifica in riduzione.

Consorzi stabili e requisiti di ordine generale. Il Consiglio di Stato, giungendo a conclusioni difformi da quelle prospettate dal raggruppamento originariamente escluso, ha ricordato il principio consolidato secondo cui il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere garantito individualmente da ciascuna impresa consorziata indicata da un consorzio stabile, mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria riguardano il consorzio, come previsto dall'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 163/2006 (così anche Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8; Id., Sez. V, 15 luglio 2014, n. 3704). Ha osservato, infatti, la pronuncia che una diversa lettura consentirebbe al consorzio di divenire agevolmente uno schermo di copertura, consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti (in questi termini anche Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 849). I requisiti di ordine generale devono, pertanto, essere posseduti dalle imprese consorziate indicate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali è, d'altro canto, prevista l'assunzione di responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, circostanza che – ha sottolineato il Collegio – consente di escludere la rilevanza meramente interorganica delle medesime. La pronuncia ha evidenziato, inoltre, come dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 si possa far derivare anche il principio di immodificabilità dei partecipanti al consorzio, che impedisce una modifica soggettiva finalizzata a rimuovere una situazione di irregolarità accertata in capo ad una consorziata.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari. Conclusivamente il Consiglio di Stato ha altresì sottolineato che la richiamata regola generale trova una deroga unicamente con riferimento ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi stabili, nella fattispecie disciplinata dall'art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, in caso di fallimento di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dello stesso, nonché nei casi previsti dalla normativa antimafia, dispone che il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti; tale deroga – sottolinea la pronuncia – si riferisce però a fattispecie diversa da quella oggetto di causa, assumendo rilievo sopravvenienze ab extra non riconducibili al comportamento dell'operatore economico, come avviene invece in caso di difetto di un requisito di ordine generale.

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