L’omessa indicazione nell’offerta economica del prezzo “a misura” previsto dalla lex specialis

08 Giugno 2018

L'indicazione nell'offerta economica del prezzo “a corpo” in luogo del prezzo “a misura” non può considerarsi una mera “difformità di natura formale” bensì un elemento essenziale dell'offerta, idoneo a giustificare l'esclusione dalla gara.

Il Caso. Una Stazione Appaltante ha escluso un R.T.I dall'appalto – relativo alla fornitura di un servizio di aggiornamento tecnologico e gestione tecnica, per il ripristino ed il mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana realizzati nell'ambito delle “Programmazioni PON 2007-2013” nella Regione Sicilia – avendo indicato nell'offerta economica un prezzo “a corpo” (precisamente l'importo globale relativo al servizio di Project Management) in luogo del richiesto importo “a misura” quantificato in “giornate/uomo”.

Il concorrente ha impugnato, con ricorso, il provvedimento di esclusione, asserendo che tale carenza non rende incerto l'ammontare complessivo dell'offerta economica formulata.

La questione. La vicenda esaminata dal TAR Lazio riguarda la legittimità dell'esclusione di un operatore economico nel caso in cui nell'offerta economica non venga riportato l'importo “a misura” come previsto, invece, dal bando.

La soluzione. Il TAR Lazio, rigettando il ricorso, ha ritenuto legittima l'esclusione del ricorrente in quanto la mancata indicazione degli importi “a misura” non soltanto determina una difformità rispetto ai criteri previsti dal bando di gara, ma anche l'impossibilità per la stazione appaltante di conoscere il dettaglio dei costi al fine di valutare la serietà e la congruità dell'offerta, oltre che di un eventuale successivo ampliamento del servizio.

Pertanto, conclude il TAR, l'indicazione del prezzo “a corpo” in luogo del prezzo “a misura” non può considerarsi una mera “difformità di natura formale”, quanto, piuttosto, un elemento essenziale, idoneo a giustificare l'esclusione dalla procedura di appalto (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2016, n. 4645).

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