Precedente esclusione per difformità tra campionatura e schede tecniche: non costituisce grave illecito professionale

12 Giugno 2018

La precedente esclusione da una procedura di gara per difformità delle specifiche del prodotto rispetto a quelle desumibili dal capitolato e dichiarate nelle relative schede tecniche non comporta la configurabilità a carico del concorrente escluso di un illecito professionale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, la relativa esclusione non deve neppure essere dichiarata dall'operatore medesimo nelle successive procedure di gara.

La vicenda. La stazione appaltante pubblicava un bando di gara volto ad affidare il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione e fornitura di vestiario per il personale dipendente. In esito all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la Commissione giudicatrice deliberava le ammissioni alla successiva fase di gara. Un operatore economico impugnava il verbale della seduta riservata nella parte in cui la Commissione ammetteva alle fasi successive una società, nonostante la commissione di gravi illeciti professionali rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei contratti pubblici. Più specificamente, il ricorrente affermava che in una precedente procedura di gara, bandita dalla medesima stazione appaltante e avente il medesimo oggetto, la società controinteressata era stata esclusa per aver presentato una campionatura di prodotti avente caratteristiche difformi da quelle richieste dal capitolato e dichiarate nelle schede tecniche. Da ciò conseguirebbe – secondo il ricorrente – l'illegittima ammissione della controinteressata alle fasi successive della nuova gara, sia perché nel precedente incanto avrebbe commesso un grave illecito professionale, sia perché avrebbe omesso di dichiararlo nella gara successiva.

La soluzione giuridica. Il Collegio rileva che, secondo giurisprudenza costante, l'acquisizione di una campionatura ha solo valore dimostrativo del prodotto e serve a riscontrarne la conformità rispetto alle specifiche di gara e agli standard di qualità che l'Amministrazione si è proposta di garantire con le suddette specifiche (in termini, Cons. Stato, III, 03 febbraio 2017, n. 475). Attesa tale funzione – prosegue la sentenza – le relazioni tecniche presentate a corredo della campionatura ad illustrazione di quest'ultima hanno valore meramente ancillare ed illustrativo. Per tale ragione non è possibile configurare una relazione fidefacente tra le indicazioni contenute nelle predette schede tecniche e le caratteristiche del campione, soggetta ad un regime di responsabilità sovrapponibile a quello previsto per il caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni. Infatti, anche in caso di dichiarata corrispondenza del prodotto agli standard richiesti dal capitolato di gara, ove il campione non si riveli coerente con le specifiche dichiarate e richieste, l'operatore verrà semplicemente escluso dalla gara.

Tanto premesso, il TAR ha affermato che la presentazione di una campionatura della quale la stazione appaltante riscontri, all'esito dei previsti controlli, caratteristiche difformi da quelle dichiarate, con conseguente esclusione dell'operatore dal procedimento, non integra un illecito professionale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, la relativa esclusione non deve neppure essere dichiarata dall'operatore medesimo nelle successive procedure di gara.

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