Tribunale di Nola: istruzioni generali per la pubblicità del Portale delle vendite pubbliche
13 Febbraio 2018
I GG. EE. preso atto che, in data 20 gennaio 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 16 il Provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 12 gennaio 2018 - Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche; rilevato che tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.; considerato, pertanto, che l'onere pubblicitario prescritto si aggiunge alle forme di pubblicità già contenute nell'ordinanza di vendita; rilevato che sul Portale delle vendite pubbliche devono essere pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali, nonchè agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge; considerato che i dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei delegati alle vendite; considerato che il portale è in esercizio dal 17 luglio 2017 ma le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.;
PQM dispongono che venga obbligatoriamente effettuata sul portale delle vendite pubbliche (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/) la pubblicazione di tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso) previo pagamento del contributo, per tutte le procedure in corso e indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. Il professionista delegato curerà la pubblicità sul PVP secondo le seguenti prescrizioni: - in via preliminare versi di contributo di cui all'art. 18-bis T.U. n. 115/2002 (che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ciascun tentativo di vendita). Solo al buon fine di questa operazione il sistema Portale attiva la funzionalità di pubblicazione. L'omessa pubblicazione, nel termine stabilito dal giudice, per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto munito di titolo esecutivo comporta la sanzione della estinzione del processo ex art. 631-bis c.p.c. (si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c.). In caso di mancato versamento, da parte del creditore, delle spese necessarie per gli adempimenti pubblicitari sul PVP (il riferimento è sia al primo fondo spese liquidato con il provvedimento di delega che alle spese che dovessero rendersi necessarie successivamente), il professionista relazioni tempestivamente al g.e.; - acceda nell'area riservata (inserendo la propria firma digitale, digitando il proprio PIN, specificando che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione); - dopo l'accesso inserisca una nuova inserzione caricando i seguenti atti: 1) avviso contenente: la descrizione dell'immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale); il valore d'asta e l'offerta minima; il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita; 2) numero congruo di fotografie del bene posto in vendita; 3) indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario; 4) alleghi: ordinanza di delega delle operazioni di vendita; copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurato dei riferimenti alla persona dell'esecutato; planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia). - al termine della inserzione provveda alla sua pubblicazione. Terminata l'operazione con "pubblica" il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo. - procedere all'inserimento dei dati e documenti sopra indicati tendenzialmente almeno settanta giorni prima della data fissata per la vendita, contestualmente all'inoltro della richiesta di pubblicità sui siti privati previsti nell'ordinanza di delega e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurare il coordinamento temporale tra tali due forme di pubblicità. - proceda il giorno prima di quello fissato per la vendita, a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP. Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle "Specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche" reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo: https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf. Manda alla Cancelleria per la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale nonchè per la comunicazione della stessa ai professionisti delle varie procedure e agli Ordini profezssionali di avvocati, dottori commercialisti e notai. Nola, 13 febbraio 2018
I giudici dell'esecuzione dr.ssa Roberta Guardasole dr.ssa Lorella Triglione dr.ssa Miriam Valenti
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