L’omessa o incompleta dichiarazione circa una pregressa esclusione dalla gara per irregolarità tributaria assurge a grave illecito professionale

13 Giugno 2018

Alla luce dell'ampia formulazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 e in assenza di indicazioni di segno contrario, deve ritenersi che le condotte significative dell'intervenuto illecito professionale ai fini di una possibile esclusione non siano solo quelle poste in essere nell'ambito della gara all'interno della quale la valutazione di “integrità o affidabilità” dev'essere compiuta, ma anche quelle esterne a detta procedura.

Il caso. Con ricorso introduttivo del giudizio, una società, partecipante ad una gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, impugnava la propria esclusione, disposta ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per omessa dichiarazione di una precedente esclusione per irregolarità tributaria disposta nei suoi confronti da altra amministrazione.

Tale ricorso veniva rigettato da parte del giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza l'impresa ha quindi proposto appello, deducendo l'erroneità della pronuncia, per aver considerato l'omessa dichiarazione della precedente esclusione come legittima causa di espulsione dalla gara.

In particolare, ad avviso dell'appellante, l'omessa dichiarazione, già sanzionata nella precedente gara con l'immediata esclusione, potrebbe condurre all'esclusione anche in una diversa e successiva gara nelle sole ipotesi in cui tale mancata dichiarazione abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-ter).

La soluzione. Il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame, valorizzando i margini di apprezzamento discrezionale riconosciuti dall'art. 80, comma 5, lett. c), alla stazione appaltante nella valutazione dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti. Costoro, infatti, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'amministrazione.

Alla luce dell'ampia formulazione del dato normativo e in assenza di indicazioni di segno contrario, il Collegio ha quindi affermato che le condotte significative ai fini di una possibile esclusione non sono solo quelle poste in essere nell'ambito della gara all'interno della quale la valutazione di “integrità o affidabilità” dev'essere compiuta, ma anche quelle esterne a detta procedura.

Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni valorizzando la circostanza chel'art. 80, comma 12 regoli appositamente il caso delle false dichiarazioni e ora contempli, al comma 5, lett. f-ter), anche una specifica ipotesi di esclusione dalla gara per l'operatore economico iscritto al casellario informativo tenuto dall'Osservatorio ANACper aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Ad avviso del Collegio, infatti, la circostanza che la falsità delle dichiarazioni sia menzionata in entrambe le disposizioni induce a ritenere che la stessa valga non soloai fini dell'automatica preclusione alla partecipazione alla gara legata all'eventuale iscrizione nel casellario informatico, ma anche ai fini del discrezionale apprezzamento dell'affidabilità professionale dei concorrenti.

In conclusione: Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione. L'impresa appellante avrebbe dovuto dichiarare l'esclusione dalla gara per irregolarità tributaria precedentemente comminatale da altra stazione appaltante, al fine di consentire all'amministrazione di valutare se quell'estromissione e la condotta ivi osservata (dichiarazione ingannevole o inesatta) rivelassero un'ipotesi ascrivibile al «fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» o riconducibile al«l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»e, in quest'ottica, potessero integrare un “grave illecito professionale” idoneo a legittimare dubbi sull'«integrità o affidabilità» della medesima impresa.

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