Ai procedimenti per il riconoscimento di vantaggi economici non si applica il rito speciale

Massimo Nunziata
14 Giugno 2018

La procedura volta al riconoscimento di vantaggi economici nell'ambito del programma dell'“Estate Romana” non è soggetta alla disciplina processuale di cui all'art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a

Il TAR Lazio si è recentemente occupato di un contenzioso promosso avverso la procedura bandita da Roma Capitale per la composizione del programma della “Estate Romana”, preordinata al riconoscimento di vantaggi economici consistenti principalmente nell'assegnazione di aree pubbliche per lo svolgimento di eventi, nella pubblicizzazione del programma delle iniziative a cura dell'Amministrazione e nell'eventuale erogazione di contributi in denaro.

Nel rigettare un'eccezione di tardività del ricorso, il TAR ha rammentato che tale genere di procedure non si colloca entro l'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 bensì nell'alveo dell'art.12, l. n. 241 del 1990; in particolare, si tratta di procedimenti selettivi che sono sì soggetti ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra gli operatori ma che non soggiacciono né alla disciplina dei contratti pubblici né, conseguentemente, al rito delineato dal legislatore per le controversie relative a tali contratti.

Di talché, non può trovare applicazione la disciplina processuale di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 codice dei contratti pubblici che, come noto, presenta indubbio carattere derogatorio rispetto al sistema ed è, pertanto, di stretta interpretazione.

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