Principio di corrispondenza tra requisiti di partecipazione e prestazioni da eseguire ed imprese cooptate

Redazione Scientifica
14 Giugno 2018

Seppure non vige più il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di partecipazione e prestazioni da eseguire, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis...

Seppure non vige più il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di partecipazione e prestazioni da eseguire, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis (Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2014, n. 27), permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3666), specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Non è qualificabile una impresa come mera cooptata all'interno del RTI nel caso in cui risulti che questa abbia sottoscritto l'offerta quale raggruppata, abbia versato il contributo sugli appalti quale mandante, risulti contraente della polizza fideiussoria quale mandante, e dunque ha assunto un ruolo importante nel raggruppamento.

La cooptazione, riveniente il proprio regime giuridico nel già citato art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, assume un rilievo essenzialmente nella sola fase esecutiva della gara, coerentemente con la finalità dell'istituto che si colloca al di fuori del vincolo associativo di partecipazione.

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