Sull’assenza di dichiarazioni individuali da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3

Redazione Scientifica
12 Giugno 2018

In relazione a quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, è valida la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione rese dai legali rappresentanti di una...

n relazione a quanto previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, è valida la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione rese dai legali rappresentanti di una società concorrente in riferimento a “tutti i soggetti in carica”,non essendo richiesta dalla norma citata (né, nella specie, dalla legge di gara) una dichiarazione individuale da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. cit., i quali, come già chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, possono rendere le prescritte dichiarazioni sostitutive anche a mezzo di rappresentanti (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3590).

Ad ogni modo, anche a voler diversamente opinare, l'assenza di una dichiarazione individuale per ciascun soggetto giammai potrebbe dar luogo ad esclusione del concorrente, ben potendo essere oggetto di soccorso istruttorio mediante richiesta dalla stazione appaltante al momento del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese (dovendo privilegiarsi un'interpretazione sostanzialistica delle previsioni concernenti le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione alla gara).

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