Permane la violazione degli obblighi di assistenza familiare se all'imputato è pignorato lo stipendio?

15 Giugno 2018

Opera la permanenza del reato ex art. 570 c.p. ove all'imputato sia stato pignorato lo stipendio? L'ipotesi di reato ex art. 570 c.p. e, più specificamente, quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza prevista dal comma 2 n. 2, si realizza solo nel caso in cui l'obbligato abbia la disponibilità di risorse sufficienti a tale fine.

Opera la permanenza del reato ex art. 570 c.p. ove all'imputato sia stato pignorato lo stipendio?

L'ipotesi di reato ex art. 570 c.p. e, più specificamente, quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza prevista dal comma 2 n. 2, si realizza solo nel caso in cui l'obbligato abbia la disponibilità di risorse sufficienti a tale fine.

Pertanto, la responsabilità è esclusa solo quando l'incapacità economica dell'obbligato è assoluta e realizza una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di guadagni.

Inoltre, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione.

Normalmente, l'impossibilità ad adempiere viene riconosciuta esclusivamente in ipotesi eccezionali quali, ad esempio, la detenzione dell'obbligato qualora sussistano determinate condizioni (vd. bussola, Violazione degli obblighi di asisietnza famigliare) o nel caso in cui sussistano gravi patologie fisiche o psichiche.

È proprio per questo motivo che non è sufficiente la semplice affermazione da parte dell'obbligato di versare in uno stato di difficoltà economica ma deve risultare provato che la stessa si sia tradotta in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione. Pertanto, ai fini dell'esclusione della responsabilità per il reato ex art. 570 c.p., incombe sull''interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alle relative obbligazioni.

Vi è, però, un'eccezione. L'indisponibilità dei mezzi economici necessari non deve essere dovuta a colpa del soggetto interessato; in caso contrario, il reato non è escluso.

Alla luce di quanto esposto, è il giudice che, attraverso un accertamento serio e accurato sulla concreta possibilità del soggetto di far fronte ai propri impegni, deve accertare se sussista la concreta capacità economica dell'obbligato. Questi, infatti, dovrà valutare se l'avvenuto pignoramento presso il datore di lavoro della retribuzione, ponga il soggetto in rilevanti difficoltà economiche che, messe a confronto con la capacità economica dello stesso, sono sufficienti a far venire meno gli obblighi previsti dalla norma.

In conclusione, il pignoramento dello stipendio non elimina di per sé l'obbligo di assistenza familiare ma deve essere oggetto di uno scrupoloso esame da parte del giudice che dovrà valutare, caso per caso, se tale circostanza è rilevante e determinante al punto da far sorgere un'assoluta incapacità economica in capo al soggetto obbligato (sul tema si veda Cass. pen., n. 6597/2011).

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