Deposito telematico facoltativo se il difensore è un funzionario pubblico

Redazione scientifica
15 Giugno 2018

I dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di effettuare il deposito sia in modalità telematica che cartacea.

Il caso. Il Tribunale di Enna, nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato con atto cartaceo, anziché telematico, dall'INPS.
Avverso tale decisione l'Istituto previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione.

Se la p.a. è difesa da un suo funzionario il deposito può essere cartaceo. La Suprema Corte ricorda che «per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo». L'art.16-bis d.l. n. 179/2012, infatti, dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche escludendo, tuttavia, che per difensori si intendano i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
La non obbligatorietà del deposito telematico per i funzionari della PA delegati alla difesa, introdotta nell'imminenza del 30 giugno 2014, aveva lo scopo di prevenire il rischio che l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche non fosse in grado di sostenere l'«impatto» derivante dall'obbligatorietà del processo telematico che richiedeva la predisposizione di misure idonee per dotare i propri funzionari degli strumenti necessari. Nel giugno 2015, poi, con ulteriore decreto è stata prevista la facoltà per i medesimi funzionari di effettuare il deposito telematico in modo da consentire alle amministrazioni e agli enti che via via provvedevano ad adeguarsi di avvalersi «delle potenzialità del processo telematico».
Poiché nel caso di specie, l'Istituto era difeso in giudizio da un proprio funzionario, la Cassazione accoglie il ricorso.

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