Deposito telematico facoltativo se il difensore è un funzionario pubblico
15 Giugno 2018
Il caso. Il Tribunale di Enna, nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'invalidità civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato con atto cartaceo, anziché telematico, dall'INPS.
Se la p.a. è difesa da un suo funzionario il deposito può essere cartaceo. La Suprema Corte ricorda che «per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo». L'art.16-bis d.l. n. 179/2012, infatti, dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche escludendo, tuttavia, che per difensori si intendano i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
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