Il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni non scatta dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione

Redazione Scientifica
18 Giugno 2018

La pubblicazione del decreto che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara sul bollettino ufficiale delle Regione non è idonea a far decorrere i termini per...

La pubblicazione del decreto che determina le ammissioni e le esclusioni dalla gara sul bollettino ufficiale delle Regione non è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione del suddetto decreto. Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a., il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all'esclusione e all'ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo (il sito informatico su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni in tema di contratti pubblici, a mente dell'art. 33, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016) della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Pertanto, gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all'esclusione o all'ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producono in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara (cfr. la già citata Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2018, n. 1765; ma anche T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 262, TAR Lazio – Latina, 5 ottobre 2017, n. 493) o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.

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