Tribunale di Sassari: circolare in materia di Portale delle Vendite Pubbliche e Telematiche

19 Febbraio 2018

Il Tribunale di Sassari, ufficio esecuzioni immobiliari, ha fornito, con la circolare n. 1/2018 alcune indicazioni operative in materia di Portale delle Vendite Pubbliche e Vendite Telematiche.
Premessa
Come noto con il d.l. n. 83/2015, convertito con legge n. 132/2015, e d.l. n. 59/2016, convertilo con legge n. 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia di procedure esecutive immobiliari, la cui entrala in vigore, per talune, è stata subordinata all'adozione di atti normativi di rango secondario.Il riferimento è in particolare alle seguenti disposizioni:
  • art. 490, comma 1, c.p.c.;
  • art. 631-bis c.p.c.;
  • art. 161-ter disp. att. c.p.c.;
  • art. 161-quater disp. att. c.p.c.;
  • art. 569, comma 4, c.p.c.;
  • art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002.
Le disposizioni citate introducono, quindi, da un lato, una nuova forma di pubblicità obbligatoria che va a sostituirsi alla pubblicazione per tre giorni nell'albo del tribunale e, dall'altro, un nuovo mezzo, quello telematico, per lo svolgimento della vendita (senza incanto o, nei casi in cui è disposta, con incanto), a carattere obbligatorio. Ai sensi dell'art, 14, comma 6, d.l. n. 83/2015, le disposizioni in materia di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche inerenti il suo funzionamento; pubblicazione subordinata, a sua volta, alla pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art, 4, comma 3-bis, d.l. n. 59/2016, di decreto ministeriale che accerti la piena funzionalità del Portale.Con riferimento alle vendite telematiche, invece. l'art, 4. comma 5, d.l. n. 59/2016 ha previsto l'efficacia dell'art., 569, comma 4, c.p.c., come novellato, decorsi novanta giomi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui all'art, 4, comma 3-bis, di cui sopra, cioè del decreto che attesti la piena funzionalità del PVPOrbene, il 10 gennaio 2018, nella G.U. serie generale n. 7, è stato pubblicato il d.m. del 5 dicembre 2017, che accerta la piena funzionalità del PVP e il 20 gennaio 2018 sono state pubblicate nella G.U. le relative specifiche tecniche, peraltro già adottate con decreto del 28 giugno 2017 del Direttore DGSIA epubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, sia con riferimento al Portale che con riferimento alle vendite telematiche.Si rende quindi necessario impartire istruzioni in merito alle rilevanti novità di cui sopra, invitando i professionisti delegati a rispettarle scrupolosamente ed a segnalare eventuali criticità che la concreta applicazione dovesse far emergere.
Data di efficacia delle disposizioni in materia di Vendite Telematiche e Portale delle Vendite Pubbliche
Il disposto normativo, al riguardo, non reca alcuna criticità, posto che ricollega l'efficacia dell'art. 569, comma 4, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59/2016 alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di piena funzionalità del PVP: a decorrere dal 10 aprile 2018 saranno obbligatorie, salva diversa, specifica disposizione del giudice dell'esecuzione, le modalità telematiche per le vendite nelle esecuzioni immobiliari. Altrettanto, non sussistono criticità in relazione alla decorrenza dell'obbligatorietà della pubblicità sul PVP: a decorrere dal 19 febbraio 2018: a far data dal 19 febbraio 2018 sarà obbligatoria la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, sostitutiva della pubblicazione sull"albo del tribunale.
Procedure a cui si applica la disciplina in materia di PVP e Vendite Telematiche
Con specifico riferimento alla pubblicità sul P.V.P. l'art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015, prevede l'applicazione dell'art. 490 c.p.c., come novellato, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle citate specifiche tecniche. La pubblicità sul portale sarà dunque obbligatoria sia per le procedure incardinate successivamente al 19 febbraio 2018, che per quelle in cui sia disposta la vendita (dal giudice o dal professionista delegato) suecessivamente a tale data. Il legislatore, invece, non indica espressamente la disciplina applicabile alle procedure per le quali la vendita sia disposta in data antecedente al 19 febbraio 2018 e la pubblicità effettuata successivamente. Si ritiene, pertanto, al riguardo, operante il principio tempus regit actum e che, in altri termini, per gli avvisi di vendita adottati fino al 19 febbraio 2018 rimanga in vigore l'obbligo della pubblicità mediante pubblicazione sull'albo del tribunale con esclusione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche.Per quanto riguarda, invece, le vendite telematiche si rileva che, ai sensi dell' art. 4. comma 5, d.l. n. 59/2016 "La disposizione di cui al comma 1 lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis'". Stante il tenore letterale della norma testé citata deve ritenersi che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applichi a tutte le procedure esecutive che saranno incardinate successivamente al 10 aprile 2018, nonché a quelle, ad oggi già incardinate, in cui deve essere ancora adottata ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c.. Per quanto riguarda le procedure per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. con delega ex art. 591-bis c.p.c. le disposizioni in parola non trovano applicazione relativamente ai tentativi di vendita già banditi con avvisi fino al 9 aprile 2018 compreso. Per tutte le vendite bandite con avvisi a partire dal 10 aprile 2018 compreso, si applicano disposizioni in materia di obbligatorietà della vendita telematica. Ciò, peraltro, senza che vi sia necessità di provvedimento specifico del giudice della procedura in quanto l'efficacia della disciplina discende direttamente dalla legge e non necessita dell'intermediazione di provvedimento giurisdizionale specifico in ogni procedura (cfr. Cass. civ. 24 febbraio 2015 n. 3607).
Portale Vendite Pubbliche

Ai sensi dell'art. 161-quater, comma 1, c.p.c. "La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire".

Al riguardo, le specifiche tecniche prevedono (pag. 13) che "L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge. Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita".

I professionisti delegati, pertanto, dovranno provvedere personalmente ad effettuare la pubblicazione presso il PVP nel rispetto delle specifiche tecniche già adottate dal Ministero della Giustizia il 28 giugno 2017, eventualmente avvalendosi di collaboratori, ma sempre sotto la loro piena responsabilità e senza poter gravare dei relativi eventuali costi la procedura esecutiva. Non si ritiene allo stato e stante il tenore delle citate disposizioni di poter adottare alcun provvedimento autorizzativo volto a legittimare deleghe a soggetti diversi dal professionista delegato per effettuare la pubblicità sul portale.

Per ciò che riguarda gli oneri economici si richiama il già citato disposto dell'art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002 a tenore del quale "Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 4, comma 9, d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto".

Il professionista delegato alla vendita, pertanto, dovrà:

a) considerato il costo di 100,00 euro per ciascun lotto per ogni pubblicità, maggiorato di 5,00 euro in relazione agli oneri per il versamento, determinare il fabbisogno per la pubblicazione di cinque avvisi di vendita (es. un avviso di vendita con quattro lotti, genera costi di pubblicità pari a circa 410,00 euro da moltiplicare per 5 tentativi per un totale di 2.100,00 euro);

b) verificare se il fondo spese è sufficiente per la pubblicità obbligatoria procedendo in difetto a richiedere al creditore procedente e agli intervenuto muniti di titolo esecutivo l'integrazione del fondo nella misura richiesta per gli adempimenti pubblicitari segnalando al giudice dell'esecuzione se il fondo non sia stato integrato decorsi 15 giorni dalla richiesta.

L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche.

Al riguardo, si richiama quanto previsto a pag. 21 delle stesse "Il soggetto legittimato alla pubblicazione assevera che la documentazione allegata è idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c, del Codice come da Prescrizione del Garante della privacy - 7 febbraio 2008 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008). Il soggetto legittimato alla pubblicazione assume pertanto qualsiasi responsabilità deribvante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l'identità e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura. Ricade unicamente sul soggetto legittimato alla pubblicazione la responsabilità di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate".

I professionisti delegati alla vendita, al fine di rendere conforme la documentazione da pubblicare alla disciplina di cui a pag. 21 specifiche tecniche potranno, a loro discrezionalità, valersi della collaborazione di altri soggetti, purchè senza gravare di costi la procedura.

Vendite Telematiche

Con riferimento alle Vendite telematiche, le modalità della vendita telematica (sincrona, sincrona mista o asincrona) e tutte le ulteriori disposizioni che verranno ritenute necessarie, saranno indicate con separata circolare.

Si dispone che a cura della Cancelleria la presente circolare venga trasmessa al Presidente del Tribunale, all'Ordine degli avvocati, dei commercialisti, al Consiglio Notarile e che venga pubblicata in evidenza nel sito del Tribunale.

Sassari, 15 febbraio 2018

I Giudici dell'Esecuzione

dott.ssa Giuseppina Sanna

dott. Francesco De Giorgi

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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