Sui margini di operatività della Commissione giudicatrice in caso di mancata indicazione del criterio di valutazione delle offerte economiche

Redazione Scientifica
19 Giugno 2018

L'art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rimette alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi e, in particolare, al...

L'art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rimette alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi e, in particolare, al prezzo proposto dagli offerenti.

Sul punto il comma 10-bis dell'art. 95 cit. fornisce solamente un'indicazione di massima per la quale “La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.

La norma va intesa nel senso che, qualora sia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non va attribuito peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi dell'offerta.

l metodo dell'interpolazione lineare è solo uno dei metodi indicati dall'ANAC: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: “Tale metodo di calcolo presenta l'inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive”.

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