Impugnazione determina a contrarre: inammissibile se ha lo scopo di contestare la legittimità di una procedura accertata con sentenza passata in giudicato

19 Giugno 2018

All'esito di un primo giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, non può essere consentito ad un'impresa di porre nuovamente in discussione la legittimità della procedura di affidamento attraverso l'impugnazione della determinazione di stipulazione del contratto di servizio e la surrettizia riproposizione delle censure già negativamente valutate in due gradi di giudizio davanti al giudice amministrativo.La legittimazione e l'interesse a ricorrere non possono neppure fondarsi sulle indagini penali in corso da parte della Procura della Repubblica, trattandosi ancora della fase delle indagini preliminari.

Con la sentenza in commento il TAR Lombardia - Milano dichiara inammissibile il ricorso di un operatore economico diretto a far annullare la determinazione a stipulare il contratto che, dopo aver proceduto all'aggiudicazione in favore di un'impresa concorrente, la stazione appaltante aveva adottato all'esito della relativa procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico nel Comune e nella Provincia di Pavia.

A sostegno delle proprie conclusioni il TAR - ricordando che la legittimità della procedura di gara in questione fu già accertata con una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata a seguito di un precedente giudizio amministrativo promosso dal medesimo operatore economico ricorrente e passata in giudicato - afferma che nessun vantaggio giuridicamente apprezzabile potrebbe derivare al ricorrente dall'eventuale accoglimento del suo gravame.

Muovendo da tale assunto, ad avviso del Collegio, appare pertanto evidente che il ricorrente non dispone della legittimazione necessaria né vanta alcun interesse rilevante ex art. 100 c.p.c. ad impugnare il fisiologico esito della procedura, ossia l'atto con cui si dispone la stipulazione del contratto di servizio.

Per di più, si legge nella sentenza, si potrebbe addirittura dubitare del carattere provvedimentale e realmente lesivo della determinazione gravata, giacché con essa l'Amministrazione, con un'attività di natura essenzialmente ricognitoria, dopo avere dato atto dello svolgimento del procedimento e del contenzioso ad esso relativo, e dopo avere verificato la copertura finanziaria, ha semplicemente disposto di procedere alla conclusione del contratto, risultando tale attività pressoché doverosa.

Al contrario, consentire ad un soggetto di porre nuovamente in discussione la legittimità della procedura di affidamento attraverso l'impugnazione della determinazione di stipulazione del contratto di servizio e la surrettizia riproposizione delle censure già negativamente valutate in due gradi di giudizio davanti al giudice amministrativo significherebbe, nella sostanza, vanificare il giudicato venutosi a formare.

In conclusione, il TAR chiarisce altresì che la legittimazione e l'interesse ad agire non possono neppure fondarsi sulla notizia che, in relazione alla procedura contestata, vi siano indagini penali in corso da parte della Procura della Repubblica, trattandosi di una fase iniziale ancora non conclusa, quale quella delle indagini preliminari, e dalla quale, dunque, non possono desumersi elementi concreti ed univoci tali da compromettere la legittimità dell'aggiudicazione.

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