A quali regole soggiace l’interpretazione della lex specialis?

19 Giugno 2018

Nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento degli operatori economici, l'interpretazione letterale della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una obiettiva incertezza circa il significato letterale del proprio testo. Sicché l'interpretazione degli atti di gara, così come di tutti gli atti amministrativi, soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. del codice civile, tra le quali assume carattere preminente quella relativa all'interpretazione letterale.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 giugno 2018 n. 3715, si è pronunciata in ultima istanza sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dal Comune di Latina all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di sostegno e aiuto alla disabilità.

Più nel dettaglio, con la sentenza impugnata, il giudice di prime cure, per quel che qui rileva, accoglieva le censure mosse dall'impresa ricorrente relative al criterio “numero ore di formazione annue”, ritenendo che esso avesse consistenza numerica e non potesse, dunque, essere interpretato alla stregua di un criterio qualitativo. Alla luce di ciò, ad avviso del TAR, era certamente illogica la conclusione a cui era giunta la commissione di gara che, in relazione alla voce in oggetto, aveva attribuito all'aggiudicataria un punteggio maggiore rispetto alla ricorrente, nonostante quest'ultima avesse prodotto un'offerta con un numero di ore maggiore.

Avverso la sentenza del TAR proponeva appello l'originaria aggiudicataria evidenziando, tra l'altro, che il criterio relativo al numero di ore dedicato alla formazione fosse un criterio propriamente qualitativo giacché tale connotazione gli era espressamente attribuita dal disciplinare di gara.

Muovendo da tali rilievi, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, valorizzando il dato letterale del disciplinare di gara che in maniera esplicita definiva “qualitativo” il criterio di valutazione in oggetto, ha accolto l'appello affermando la correttezza dell'operato della commissione, non essendo questa vincolata al numero di ore dedicate al progetto formativo, essendo essa, al contrario, chiamata a svolgere una valutazione complessiva dell'offerta sotto il suo profilo qualitativo.

Tali conclusioni si collocano nel solco di un chiaro e consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza (occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale” (ex multis Cons. St., Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 7).

Sicché, l'interpretazione della lex specialis deve soggiacere, come tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella relativa all'interpretazione letterale.

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