Sul termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni nel rito super accelerato
20 Giugno 2018
Il caso. La sentenza in commento affronta, tra le altre questioni, quella preliminare della tempestività di un ricorso promosso avverso la riammissione in gara di un concorrente ex art. 120, comma 2 bis, del c.p.a.. Nella specie il provvedimento impugnato era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria e notificato a mezzo di PEC alla ricorrente. Sennonché la comunicazione del decreto risultava trasmessa ad un indirizzo PEC errato e comunque difforme da quello indicato negli atti di gara. Tant'è che non v'era prova del perfezionamento di una siffatta notificazione. D'altro canto, la pubblicazione del decreto sul bollettino ufficiale non era idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione del decreto. Infatti, a mente dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a., il termine di impugnazione dei provvedimenti relativi all'esclusione e all'ammissione alla gara decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo (il sito informatico su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni in tema di contratti pubblici, a mente dell'art. 33, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016) della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici Si tratta, come già evidenziato in giurisprudenza, di una norma che deroga alla disciplina generale sull'impugnazione degli atti amministrativi e che prevede un meccanismo oneroso per i potenziali ricorrenti, per cui deve ritenersi di stretta interpretazione. Pertanto, gli effetti derivanti dalla pubblicazione del provvedimento relativo all'esclusione o all'ammissione sul profilo della stazione appaltante non si producano in ipotesi diverse, quali la partecipazione di un rappresentante del concorrente alla seduta della commissione di gara o, come nel caso di specie, la pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.
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