Sentenza di non luogo a procedere: la riforma Orlando preclude il ricorso “per saltum”
20 Giugno 2018
Il comma 38 dell'art. 1 della l. 103 del 2017 ha innovato il testo dell'art. 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, c.p.p. sostituendo il ricorso in cassazione con l'appello, pertanto secondo il regime attualmente vigente la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p. è appellabile. Sulla scorta di tali rilievi, la Cassazione penale, Sez. IV, ha convertito in appello il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup del tribunale di Palmi assolveva l'imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non accertato il dolo. Secondo i giudici di legittimità rimane precluso il ricorso per saltum: «[…] la regola generale prevista dall'art. 569 c.p.p., richiamata per il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale dall'art. 608, comma 4, c.p.p. (non modificata dalla citata l. 103 del 2017), secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità trova applicazione solo con riferimento alla fase di cognizione (Sez. VI, n. 9970 del 15/02/2005 - dep. 14/03/2005, P.M. in proc. Cicini, Rv. 231179), intendendosi per tale quella nella quale al giudice sono attribuiti pieni poteri di cognizione. Né va ignorato che, a fronte di un testo previgente, plurime modifiche sono intervenute dall'entrata in vigore del d.P.R. 447 del 1988 – il quale prevedeva espressamente la possibilità per il procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale (nonché per l'imputato) di proporre il ricorso per saltum – in sede di modifica dell'art. 428 c.p.p. il legislatore del 2017 non ha riproposto quella disposizione, pur avendo ripristinato l'appellabilità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., che era associata, in quel primo regime, al menzionato ricorso immediato». La Corte ha, poi, chiarito che, qualora la sentenza di non luogo a procedere sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della l. 103 del 2017, essa è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile. |