Mamma in difficoltà, nessun obbligo per i nonni nei confronti dei nipoti

Redazione Scientifica
07 Maggio 2018

Respinta la richiesta di una donna che pretendeva che i suoceri provvedessero agli alimenti in favore dei suoi figli. L'obbligo dei nonni è plausibile solo a fronte di due genitori non in grado di provvedere alla prole.

Se il genitore è in difficoltà economicamente, e a risentirne sono soprattutto i figli, non si può in automatico pretendere l'aiuto dei nonni.
A dirlo è la Cassazione che ha respinto definitivamente la richiesta avanzata da una madre nei confronti dei genitori del marito. In sostanza, nonna e nonno paterni non sono obbligati a dare una mano alla donna provvedendo agli “alimenti in favore dei nipoti”.

Una donna, madre di due bambini piccoli e in difficoltà economica, con un reddito mensile di appena 700 euro, chiama in causa i suoceri affinché provvedano alla «corresponsione degli alimenti» in favore dei loro nipoti. La domanda viene ritenuta legittima dai giudici del Tribunale, i quali obbligano nonna e nonno «al pagamento degli alimenti nella misura di 300 euro mensili».
Questa decisione viene però completamente sovvertita in Corte d'appello, dove i giudici sottolineano che la madre non ha dimostrato «l'impossibilità di provvedere alle esigenze primarie dei due figli» né le oggettive difficoltà, «per condizione professionale o sociale», di «incrementare il reddito» a sua disposizione, pari a «700 euro mensili». Senza dimenticare poi il fatto che ella è comunque risultata «proprietaria della casa» in cui vive con i figli.
Per quanto riguarda i nonni, invece, è risultato che la coppia vive «della sola pensione del marito, cioè 1.500 euro mensili» e, pertanto, non si può dare per scontata la loro capacità di «far fronte all'obbligazione alimentare» in favore dei nipoti.

La Suprema Corte ricorda che l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta in primo luogo integralmente ai genitori e, quindi, se uno dei due non può o non vuole adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze «con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro».

Di conseguenza, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che tale obbligo è subordinato e quindi sussidiario rispetto a quello primario dei genitori ma anche nel senso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento se l'altro può mantenerli.

*Tratto da www.dirittoegiustizia.it