Tribunale di Sassari: dall’Ufficio Fallimenti la Circolare in materia di Vendite Pubbliche e Telematiche

21 Febbraio 2018

L'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Sassari, con la circolare n. 1/2018, ha fornito alcune indicazioni operative in materia di Portale delle Vendite Pubbliche e Vendite Telematiche.
Premessa

Come noto con il d.l. n. 83/2015, convertito con legge n. 132/2015, e d.l. n. 59/2016, convertilo con legge n. 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia di procedure esecutive immobiliari, la cui entrata in vigore, per talune, è stata subordinata all'adozione di atti normativi di rango secondario.

Il riferimento è, in particolare, alle seguenti disposizioni:

  • art. 490, comma 1, c.p.c.;
  • art. 631-bis c.p.c.;
  • art. 161-ter disp. att. c.p.c.;
  • art. 161-quater disp. att. c.p.c.;
  • art. 569, comma 4, c.p.c.;
  • art. 18-bis d.P.R. n. 115/2002.

Le disposizioni citate introducono, quindi, da un lato, una nuova forma di pubblicità obbligatoria, che va a sostituirsi alla pubblicazione per tre giorni nell'albo del Tribunale, e, dall'altro, un nuovo mezzo, quello telematico, per lo svolgimento della vendita (senza incanto o, nei casi in cui sia disposta, con incanto), a carattere obbligatorio.

Sai sensi dell'art. 14, comma 6, d.l. n. 83/2015, le disposizioni in materia di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.), acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche inerenti il suo funzionamento; pubblicazione subordinata, a sua volta, alla pubblicazione in G.U., ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, d.l. n. 59/2016, di decreto ministeriale che accerti la piena funzionalità del Portale.

Con riferimento alla vendite telematiche, invece, l'art. 4, comma 5, d.l. n. 59/2016 ha previsto che l'efficacia dell'art. 569, comma 4, c.p.c., come novellato, decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 4, comma 3 bis, di cui sopra, cioè del decreto che attesti la piena funzionalità del P.V.P..

Orbene, il 10 gennaio 2018, nella GU Serie Generale n. 7, è stato pubblicato il D.M. 5 dicembre 2017, che accerta la piena funzionalità del P.V.P. e il 20 gennaio 2018 sono state pubblicate nella GU le relative specifiche tecniche, peraltro già adottate con decreto del 18 giugno 2017 del Direttore D.G.S.I.A. e pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, sia con riferimento al Portale che con riferimento alla vendite telematiche.

Si rende quindi necessario impartire istruzioni in merito alle rilevanti novità di cui sopra, precisando che le ordinanze di vendita emesse successivamente all'entrata in vigore delle norme dette, salvo eccezioni, prevederanno, in applicazione dell'art. 107 l.f., che la vendita di beni immobili venga effettuata dal curatore “tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati…”.

Data di efficacia delle disposizioni in materia di vendite Telematiche e Portale delle Vendite Pubbliche

Il disposto normativo, al riguardo, non reca alcuna criticità, posto che ricollega l'efficacia dell'art. 569, comma 4, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59/2016, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di piena funzionalità del P.V.P.: a decorrere dal 10 aprile 2018, saranno obbligatorie, salva diversa specifica disposizione del giudice delegato, le modalità telematiche per le vendite nelle procedure fallimentari e concorsuali.

Altrettanto, non sussistono criticità in relazione alla decorrenza dell'obbligatorietà della pubblicità sul P.V.P.: a decorrere dal 19 febbraio 2018 sarà obbligatoria la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, sostitutiva della pubblicazione sull'albo del Tribunale.

Procedure a cui si applica la disciplina in materia di P.V.P. e Vendite Telematiche

Con specifico riferimento alla pubblicità sul P.V.P. l'art. 23, comma 2, d.l. n. 83/2015, prevede l'applicazione dell'art. 490 c.p.c., come novellato, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle citate specifiche tecniche.

La pubblicità sul Portale sarà dunque obbligatoria per le procedure dove sia stata disposta la vendita successivamente a tale data.

I legislatore, invece, non indica espressamente la disciplina applicabile alle procedure per le quali la vendita sia disposta in data antecedente al 19 febbraio 2018 e la pubblicità effettata successivamente.

Si ritiene, pertanto, al riguardo, operante il principio tempus regit actum e che, in altri termini, per gli avvisi di vendita adottati fino al 19 febbraio rimanga in vigore l'obbligo della pubblicità mediante pubblicazione sull'albo del Tribunale, con esclusione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche.

Per quanto riguarda, invece, le vendite telematiche si rileva che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 59/2016 “La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo ala pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis”.

Stante il tenore letterale della norma testè citata deve ritenersi che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applichi a tutte le procedure in cui l'ordinanza di vendita sia adottata successivamente all'entrata in vigore della norma detta.

Per quanto riguarda le procedure per le quali è stata già emessa ordinanza di vendita, le disposizioni in parola non trovano applicazione relativamente ai tentativi di vendita già banditi con avvisi fino al 9 aprile 2018, compreso.

Per tutte le vendite bandite con avvisi a partire dal 10 aprile 2018, compreso, si applicano le disposizioni in materia di obbligatorietà della vendita telematica.

Ciò, peraltro, senza che vi sia necessità di provvedimento specifico del giudice, in quanto l'efficacia della disciplina discende direttamente dalla legge e non necessità dell'intermediazione di provvedimento giurisdizionale specifico in ogni procedura (cfr. Cass. civ. 24 febbraio 2015, n. 3607).

Portale Vendite Pubbliche

Ai sensi dell'art. 161 quater, comma 1, c.p.c. “La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire”.

Al riguardo, le specifiche tecniche prevedono (pag. 13) che “L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è quindi possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge. Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita”.

I professionisti, pertanto, dovranno provvedere personalmente ad effettuare la pubblicità presso il P.V.P., nel rispetto delle specifiche tecniche già adottate dal Ministero della Giustizia il 28 giugno 2017, eventualmente avvalendosi di collaboratori, ma sempre sotto la loro piena responsabilità e senza poter gravare dei elativi eventuali costi la procedura. Non si ritiene, allo stato e stante il tenore delle citate disposizioni, di poter adottare alcun provvedimento autorizzativo volto a legittimare deleghe a soggetti diversi dal curatore/liquidatore per effettuare la pubblicità sul portale.

Per ciò che riguarda gli oneri economici si richiama il già citato disposto dell'art. 18-bis, D.P.R. 11 del 2001 a tenore del quale “Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda bene immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dall'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto”.

Il professionista, pertanto, in caso di procedura incapiente, potrà procedere alla pubblicità con prenotazione a debito delle relative spese.

L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche.

Al riguardo, si richiama quanto previsto a pag. 21 delle stesse: “Il soggetto legittimato alla pubblicazione assevera che la documentazione allegata è idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy- 7 febbraio 2008 (GU. n. 47 del 25 febbraio 2008)”. Il soggetto legittimato alla pubblicazione si assume pertanto qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a perseverare l'identità e la privacy dei soggetti coinvolti e d terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura.

Ricade unicamente sul soggetto legittimato alla pubblicazione la responsabilità di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate”.

I professionisti, al fine di rendere conforme la documentazione da pubblicare alla disciplina di cui a pag. 21 specifiche tecniche, potranno, a loro discrezionalità, valersi della collaborazione di altri soggetti, purché sena gravare di costi la procedura.

Vendite Telematiche

Con riferimento alle vendite telematiche, le modalità della vendita telematica (sincrona, sincrona mista, o asincrona) e tutte le ulteriori disposizioni che verranno ritenute necessarie, saranno indicate con separata circolare.

Si dispone che a cura della Cancelleria la presente circolare venga trasmessa al Presidente del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e che venga pubblicata in evidenza nel sito del Tribunale.

Sassari, 21 febbraio 2018

I Giudici Delegati:

dott.ssa Cinzia Caleffi

dott.ssa Giovanna Maria Mossa

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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