Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato come sanzione alternativa alla detenzione e pena accessoria del divieto di espatrio
22 Giugno 2018
Un detenuto cittadino extracomunitario, con un residuo pena inferiore ai due anni, condannato per un reato non ostativo e in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, può ottenere l'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione, nonostante gli sia stata applicata con la sentenza di condanna la pena accessoria del divieto di espatrio, prevista dall'art. 85 del d.P.R. 309/1990?
L'applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione prevista dall'art. 16, comma 5 del T.U. stranieri ha natura obbligatoria, nel senso che, qualora il giudice di sorveglianza abbia accertato la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti stabiliti dalla legge e la concomitante assenza delle espresse ipotesi impeditive della medesima (l'espiazione, cioè, di pena riconducibile ai reati indicati nello stesso comma 5 dell'art. 16, cit., ovvero la ricorrenza di taluna delle fattispecie previste dall'art. 19 del medesimo T.U. stranieri), la misura deve essere disposta. Tale carattere obbligatorio è stato confermato dalla Corte costituzionale, che ha rilevato come la misura in esame altro non costituisca se non la mera anticipazione dell'espulsione nei confronti dello straniero che si trova in taluna delle condizioni indicate nell'art. 13, comma 2, T.U. stranieri, «alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già esistono le condizioni» (Corte cost. ord. 226/2004). Ne consegue che, sussistendo i presupposti di legge, dovrà darsi prevalenza alla misura dell'espulsione, considerando – per un verso – la ravvisata natura obbligatoria dell'istituto e, dall'altro, la finalità di prevenzione speciale sottesa alla previsione di cui all'art. 85, d.P.R. 309/1990 che il Legislatore ha già considerato nel bilanciamento, operato con la disciplina dell'espulsione alternativa alla detenzione, tra la finalità di deflazione del sovraffollamento carcerario e quella, appunto, di prevenzione speciale, dando la prevalenza alla prima in ogni ipotesi in cui ricorrano le condizioni stabilite (pena residua inferiore ai due anni relativa a reati c.d. non ostativi). |