Corte costituzionale: l’indennità di maternità spetta anche al padre adottivo
22 Giugno 2018
Il caso. La Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 80/2015, nella parte in cui vietano, in sostanza, l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato alla prestazione. Per il Giudice rimettente, in caso di adozione dovrebbe essere garantita la parità di trattamento dei genitori con riguardo alla fruizione dell'indennità di maternità così come avviene per i congedi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 151/2011.
Il Giudice deve riferirsi al principio di parità tra i genitori adottivi. Secondo la Corte costituzionale, il rimettente non ha valutato correttamente le implicazioni della sentenza Corte cost. n. 385/2005 con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità. La Corte territoriale prende le mosse dall'erroneo presupposto che, in mancanza di un intervento del legislatore, il principio enunciato dalla sentenza Corte cost. n. 385/2005 non sviluppi alcuna influenza sulla definizione della vicenda controversa. Al contrario, deve ritenersi che in conseguenza di tale provvedimento «la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell'indennità di maternità in posizione di parità con la madre ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Infatti, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall'addizione di un principio enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di ricercare all'interno del sistema la soluzione più corretta anche quando la sentenza ne ha rimesso l'attuazione al legislatore. La Corte costituzionale dichiara, pertanto, inammissibili le questioni di legittimità sollevate dalla Corte d'appello di Trieste indicando quale principio cui fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia quello di perfetta parità tra i genitori adottivi.
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