Il diritto di voto nel concordato preventivo per i creditori postergati

La Redazione
22 Giugno 2018

Nel concordato preventivo, la proposta del debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati, che siano stati inseriti in apposita classe, purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari.

Nel concordato preventivo, la proposta del debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con il riconoscimento del diritto di voto ai creditori postergati, che siano stati inseriti in apposita classe, purché il trattamento previsto per questi ultimi sia tale da non derogare alla regola del loro soddisfacimento sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari.

Il caso. Una società a responsabilità limitata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, relativamente ad una proposta di concordato preventivo con cessione integrale dei beni ai creditori, con cui veniva respinto il reclamo proposta dalla società stessa.

Il Giudice di merito, in particolare, precisava che il credito, vantato da un socio per i finanziamenti eseguiti in favore della fallita, da ritenersi postergato ex art. 2467 c.c., non poteva essere ammesso al voto, come chirografario, se non dopo che fosse stato manifestato il consenso da parte della maggioranza degli altri creditori anch'essi chirografari. Inoltre, veniva dichiarata l'inammissibilità di una classe di creditori, composta dall'unico socio finanziatore postergato, costituita nell'interesse esclusivo del debitore, e al solo scopo di conseguire la maggioranza delle classi ammesse al voto.

La decisone della Suprema Corte - La vicenda approda così in Cassazione e con la decisone n. 16348/2018, i Giudici della Suprema Corte rigettavano il ricorso, dichiarandolo infondato. Ritengono, tuttavia, di intervenire correggendo parzialmente la motivazione della Corte d'appello; in particolare, veniva precisato che:

  • in tema di suddivisione dei creditori in classi nell'ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, come già affermato dalla stessa Corte (cfr. Cass. civ., n. 2706/2009), i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società (se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale), non possono, ai sensi dell'art. 2467 c.c., essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi, alla cui stregua devono essere formate le classi;
  • per i creditori privilegiati che siano integralmente soddisfatti, e di conseguenza indifferenti all'esito della procedura di omologazione del concordato preventivo, non può affermarsi che i creditori postergati debbano essere sempre esclusi dal voto, ritenendoli indifferenti all'esito della proposta concordataria, dovendo invece ritenere che il postergato (che è pur sempre un creditore proponente) debba sempre essere interessato giuridicamente alla sorte del procedimento. La partecipazione al voto è la regola mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista dalla legge.

Deve pertanto ritenersi che il proponente un concordato non possa, neppure attraverso la costituzione di un apposita classe, sovvertire gli effetti giuridici che derivano ex lege dalla postergazione, attraverso cioè una completa equiparazione di tutti i crediti, siano essi chirografari o postergati, annullando in sostanza la peculiare natura di questi ultimi.

Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi inammissibile la proposta di concordato, perché attraverso la costituzione di una classe composta da crediti tutti postergati ex art. 2467 c.c., essendo previsto un trattamento equiparato a quello dei chirografari si è determinata effettivamente una violazione della regola stessa della postergazione, tale da impedire in radice la possibilità di omologare la proposta concordataria.