L'omicidio stradale aggravato integra un'ipotesi di reato complesso

25 Giugno 2018

Il tema attiene alla qualificazione giuridica del nuovo art. 589-bis c.p., aggravato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, c.p. (ma anche dell'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, c.p.). Nello specifico, se tra lo stesso e l'art. 186 cod. strada (ma anche l'art. 187 cod. strada) continui a configurarsi un concorso di reati, sulla base della giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 589 c.p. previgente ...
Massima

Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, c.p., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

Il caso

La Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Gip del tribunale di Alessandria con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di omicidio colposo stradale commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada (capo A) e di lesioni colpose stradali gravi in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'art. 186, comma. 2 lett. b) cod. strada (capo B), entrambi posti in essere con colpa sia generica che specifica, consistita in plurime violazioni del codice della strada, ed inoltre di guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatto aggravato dalla causazione di incidente stradale (capo C: art. 186, commi, 2 lett. b) e 2-bis cod. strada), e conseguentemente, ritenuti i primi due reati commessi in concorso formale, ai sensi dell'art. 589-bis,comma 8, c.p., era stato condannato senza circostanze attenuanti generiche ma con quella di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. (in ragione della concorrente colpa di una delle vittime) e con la diminuente per il rito, oltre a sanzioni accessorie, ha rideterminato, riducendola, la pena, limitatamente a quella applicata per i reati di cui ai capi A) e B); con conferma nel resto.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando (tra l'altro): violazione di legge in relazione alla disciplina dell'art. 84 e 589-bis c.p. e 186, comma 2, cod. strada

La questione

Il tema attiene alla qualificazione giuridica del nuovo art. 589-bis c.p., aggravato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, c.p. (ma anche dell'art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, c.p.).

Nello specifico, se tra lo stesso e l'art. 186 cod. strada (ma anche l'art. 187 cod. strada) continui a configurarsi un concorso di reati, sulla base della giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 589 c.p. previgente – secondo la quale, in caso di omicidio colposo e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, si configura un mero concorso tra il delitto e la contravvenzione (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3359; Cass. pen., Sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46441 e Cass. pen., Sez. IV, 19 novembre 2015 n. 1880) – oppure se risulti integrata un'ipotesi di reato complesso.

Se così non fosse, avremmo che, in relazione all'idem factum storico-naturalistico, al soggetto verrebbe ascritta, per ben due volte – in violazione di quell'elementare esigenza razionale ed equitativa recata dal principio generale del ne bis in idem sostanziale - la responsabilità per guida in stato di ebbrezza (o di alterazione da stupefacenti): una, quale circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale dell'omicidio (o delle lesioni stradali) e, l'altra, quale reato contravvenzionale previsto dal codice della strada.

Le soluzioni giuridiche

Nel ritenere il ricorso fondato in parte qua, la Corte osserva preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che se il divieto del bis in idem è espressione di un cardine generale di civiltà nell'ordinamento processuale penale, a livello di diritto penale sostanziale analoga esigenza di garanzia è espressa dalle norme di cui agli artt. 84 e 15 c.p.

In merito, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 84 c.p., il reato complesso (o composto) è configurabile quando la legge considera come elemento costituivo (dando luogo ad un autonomo titolo di reato; c.d. ipotesi speciale o di primo tipo), o come circostanza aggravante (lasciando inalterato il titolo del reato-base; c.d. ipotesi “circostanziata” o “di secondo tipo”) un fatto che costituirebbe, per sé stesso, reato. In relazione al reato complesso contenente altro reato come circostanza, peraltro, non sembra ritenersi necessaria, ai fini dell'unificazione, un'effettiva connessione sostanziale bastando, invece, un rapporto di mera occasionalità o un semplice vincolo modale. Né si richiede che il processo esecutivo sia cronologicamente unitario, in quanto le fasi del reato complesso possono essere poste in essere anche in tempi successivi.

Inoltre, in caso di concorso apparente di norme – convergenza sanzionatoria di più norme penali, che appaiono prima facie, applicabili a un medesimo fatto – ai sensi dell'art. 15 c.p., si utilizza il c.d. criterio di specialità – lex specialis derogat legi generali – con esclusione del cumulo dei due tipi di sanzione. In merito si ritiene che il pur diverso “ambito di salvaguardia dei beni protetti” dalle contravvenzioni di pericolo del codice della strada (regolarità della circolazione e sicurezza degli utenti della strada) - per le quali risulta sufficiente la colpa generica - rispetto ai delitti di danno aggravati in questione (vita e incolumità individuale) - per i quali è necessaria la colpa specifica - non risulti ostativo. Infatti, la tesi della delimitazione dell'ambito logico del criterio di specialità alle sole norme con identico oggetto giuridico, già respinta dalla Relazione del Guardasigilli, risulta priva, secondo la migliore dottrina, di fondamento logico e testuale che porta ad escludere il concorso apparente anche nei casi più ovvi. Peraltro, il concetto di “stessa materia” (contenuto nell'art. 15 c.p.) risulta essere stato, più volte, oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza nomofilattica che ha assunto variegate posizioni (cfr. Cass. pen., Sez. unite, 28 ottobre 2010, n. 23).

Orbene, la IV Sezione, ribadisce con forza quanto già affermato, seppur con cautela, nella propria sentenza 18 gennaio 2017 n. 2403: «in caso di applicazione della nuova legge lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere dalla nuova formula normativa».

Ne deriva che in relazione alle nuove ipotesi di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dall'uso di sostanze, grazie allo specifico richiamo costruito sul proprium delle fattispecie contravvenzionali del codice della strada (che si riferisce solo a chi si ponga alla guida di un veicolo a motore) non si ha più concorso di reati ma si applica la disciplina sul reato complesso.

Osservazioni

A questo punto sia consentito guardare avanti.

Lo specifico regime giuridico del reato complesso – onde evitare un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio – sembra estensibile anche alle ipotesi recate dai nuovi artt. 589-ter e 590-ter c.p. che difettano di alcun coordinamento sistematico in relazione al delitto di cui all'art. 189,comnma 6,cod. strada

Resta impregiudicata, invece, la possibilità di contestare il reato di cui al comma 7 dell'art. 189 cod. strada

La relazione strutturale del concorso materiale tra reati resta, invece, configurabile:

  • nel caso di omicidio colposo cagionato alla guida di veicolo senza motore (art. 589-bis, comma 1, c.p.) da conducente in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (artt. 186, comma 2, lett. b) e c) cod. strada) o di alterazione da stupefacenti (art. 187 cod. strada), o che si sia dato alla fuga (art. 189, comma 6,cod. strada);
  • nel caso di lievi lesioni personali colpose (art. 590, comma 1, c.p.) cagionate da conducente in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. b) e c) cod. strada) o di alterazione da stupefacenti (art. 187 cod. strada), o che si sia dato alla fuga (art. 189, comma 6,cod. strada) e abbia omesso di ottemperare all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (art. 189, comma 7,cod. strada).

In tal caso non sussiste un'ipotesi di concorso formale di reati (ex art. 81, comma 1, c.p.), difettando l'unicità dell'azione od omissione con cui vengono violate più disposizioni di legge, stante la mancanza di contiguità fenomenica (naturalisticamente) significativa, nel medesimo contesto spazio-temporale. Inoltre, vertendosi in ipotesi di reato colposo, è escluso anche che possa invocarsi l'applicabilità della disciplina del reato continuato tra l'illecito del codice penale e quello previsto dal codice stradale; l'unicità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81, comma 2, c.p., infatti, non si concilia con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 2 febbraio 2005, n. 16693 e Cass. pen., Sez. IV, 31 gennaio 2007, n. 3579.). Conseguenza ne è che, ai sensi dell'art. 74 c.p., si applicheranno distintamente le diverse (nella specie) pene temporanee detentive e l'arresto verrà eseguito per ultimo.

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