In CGUE la disciplina del servizio di ambulanza con soccorritore a bordo e dei servizi di trasporto previsti nei LEA

Redazione Scientifica
19 Giugno 2018

Il TAR Veneto ha rimesso alla CGUE le seguenti questioni al fine di conoscere l'esatta interpretazione in ordine all'applicazione del 28° “considerando” e dell'art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui, come si è detto, l'art. 17, I comma, lett. h...

Il TAR Veneto ha rimesso alla CGUE le seguenti questioni al fine di conoscere l'esatta interpretazione in ordine all'applicazione del 28° “considerando” e dell'art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE (di cui, come si è detto, l'art. 17, I comma, lett. h del DLgs n. 50/2016 è una fedele trasposizione):

1) se l'art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE debbano interpretarsi nel senso che

a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell'esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;

2) se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un'emergenza attuale,

a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e

b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.

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