È ammissibile il ricorso sottoscritto in formato CAdES, anziché PAdES?
26 Giugno 2018
In un giudizio per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo, in via preliminare il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio l'avvenuta sottoscrizione della notifica con firma digitale in formato CAdES (caratterizzata dall'estensione *.p7m), anziché PAdES (*.pdf).
Il TAR ha chiarito che, affinché la firma sia validamente apposta sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo a suo autore. Dunque, la mancata conformità alle norme tecniche del PAT, che prevedono l'utilizzo del formato PAdES per la firma digitale, non impedisce la validità della sottoscrizione. Il Collegio, analizzando la normativa sul tema, rileva che, da un lato, gli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 del d.P.C.M. n. 40/2016 prevedono che la sottoscrizione del ricorso avvenga in via telematica mediante firma digitale, dall'altro, l'art. 14 D.P.C.M. n. 40/2016 non fa alcun cenno alla modalità di sottoscrizione del ricorso mentre prescrive la sottoscrizione in formato PAdES (*.pdf) del modulo di deposito degli atti, nulla dicendo a proposito degli atti stessi.
Alla luce del riepilogo normativo svolto, il Collegio ritiene che “la previsione di una regolarizzazione tramite una nuova notifica sarebbe del tutto ultronea e contraria al principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., senz'altro applicabile anche al processo amministrativo, in quanto l'atto è stato portato, nella sua piena leggibilità, a conoscenza dell'intimato".
Inoltre, il TAR ha ribadito che “la firma digitale in formato CAdES non è certo estranea quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale (il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico) cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest'ultimo rinvia (art. 39 c.p.a.)”.
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