È ammissibile il ricorso sottoscritto in formato CAdES, anziché PAdES?

Redazione scientifica
26 Giugno 2018

Il TAR Lazio si è espresso sulla validità della notifica di un ricorso sottoscritto in formato CAdES anziché PAdES.

In un giudizio per l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo, in via preliminare il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio l'avvenuta sottoscrizione della notifica con firma digitale in formato CAdES (caratterizzata dall'estensione *.p7m), anziché PAdES (*.pdf).

Il TAR ha chiarito che, affinché la firma sia validamente apposta sul ricorso è sufficiente la sottoscrizione digitale con formato CAdES, pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo a suo autore. Dunque, la mancata conformità alle norme tecniche del PAT, che prevedono l'utilizzo del formato PAdES per la firma digitale, non impedisce la validità della sottoscrizione.

Il Collegio, analizzando la normativa sul tema, rileva che, da un lato, gli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 del d.P.C.M. n. 40/2016 prevedono che la sottoscrizione del ricorso avvenga in via telematica mediante firma digitale, dall'altro, l'art. 14 D.P.C.M. n. 40/2016 non fa alcun cenno alla modalità di sottoscrizione del ricorso mentre prescrive la sottoscrizione in formato PAdES (*.pdf) del modulo di deposito degli atti, nulla dicendo a proposito degli atti stessi.
Viene richiamata inoltre la pronuncia n. 4286/2017 del Consiglio di Stato che considera la mancata sottoscrizione del ricorso in via telematica come una mera irregolarità sanabile.
Infine il TAR rileva che, secondo il diritto UE (Reg. UE, n. 910/2014), tra i due formati vi è piena fungibilità ai fini della perfezione della notifica.

Alla luce del riepilogo normativo svolto, il Collegio ritiene che “la previsione di una regolarizzazione tramite una nuova notifica sarebbe del tutto ultronea e contraria al principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., senz'altro applicabile anche al processo amministrativo, in quanto l'atto è stato portato, nella sua piena leggibilità, a conoscenza dell'intimato".

Inoltre, il TAR ha ribadito che “la firma digitale in formato CAdES non è certo estranea quale forma riconosciuta di sottoscrizione degli atti al nostro ordinamento processuale, essendo, anzi, il formato prescelto dal modello processuale (il processo civile e, segnatamente, il processo civile telematico) cui si ispira il processo amministrativo e a cui la disciplina di quest'ultimo rinvia (art. 39 c.p.a.)”.
In conclusione, il Collegio si è pronunciato nel senso dell'ammissibilità del ricorso sottoscritto, notificato e depositato in formato CAdES, sottolineando che l'unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.