Il contratto di conto corrente nel concordato in bianco

Maria Grazia Sirna
26 Giugno 2018

In un concordato in bianco previsto in continuità la società ha ricevuto un pagamento mediante bonifico bancario in data successiva al deposito del ricorso su un conto corrente bancario passivo. Si chiede se il pagamento del terzo avvenuto dopo la data di deposito del ricorso possa essere legittimamente trattenuto dalla banca. In tale circostanza la banca andrebbe a ridurre il credito vantato per scoperto di conto corrente verso la società. Non si configurerebbe una violazione della par condicio creditorum? Vi è giurisprudenza recente al riguardo?

In un concordato in bianco previsto in continuità la società ha ricevuto un pagamento mediante bonifico bancario in data successiva al deposito del ricorso su un conto corrente bancario passivo. Si chiede se il pagamento del terzo avvenuto dopo la data di deposito del ricorso possa essere legittimamente trattenuto dalla banca. In tale circostanza la banca andrebbe a ridurre il credito vantato per scoperto di conto corrente verso la società. Non si configurerebbe una violazione della par condicio creditorum? Vi è giurisprudenza recente al riguardo?

Il deposito della domanda di concordato in bianco non implica la sospensione dei contratti pendenti, i quali, appunto, secondo la regola generale di cui all'art. 169-bis l. fall., proseguono, salvo che il proponente non formuli specifica richiesta di sospensione ed il Tribunale lo autorizzi in tal senso.

Questo meccanismo è inverso nella procedura di fallimento, ove la disciplina generale di cui all'art. 72 l.fall., con le eccezioni del caso, prevede la sospensione del contratto pendente in attesa delle determinazioni della curatela.

Nel concordato preventivo deve includersi, tra i rapporti contrattuali che persistono, anche quello di conto corrente bancario; che, invece, ex art. 77 l.fall. - in deroga alla previsione di cui all'art. 72 l.fall. - si scioglie già con il fallimento di una delle parti.

La giurisprudenza di merito ha chiarito, del resto, l'applicabilità dell'art. 169-bis l.fall. al concordato con riserva “ dovendosi ritenere che il riferimento al “ ricorso di cui all'art. 161” contenuto dell'articolo 169 bis l.fall. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma del citato art. 161 ed altresì in ragione del fatto che la ratio sottesa alla disciplina in esame appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161 co. 7, l. fall., ovvero ai finanziamenti di cui all'art. 182- quinquies, comma 1, l.fall e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4, ratio, la quale consiste nel favor per l'accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concorsuali” (Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015- procedimento di c.p. 35/2014).

La legittima prosecuzione del contratto bancario conferirebbe, dunque, validità alle movimentazioni di conto ed alle operazioni di compensazione successive al deposito della domanda di concordato in bianco.

Proprio con particolare riguardo al contratto di conto corrente bancario, la Corte di Cassazione, nel richiamare specifiche norme del codice civile, ha affermato che l'art. 1853 c.c. , il quale consente, salvo patto contrario, la compensazione fra banca e correntista dei saldi attivi e passivi di più conti o rapporti e l'art. 56 l.fall., che prevede la compensabilità fra crediti e debiti proprio in materia fallimentare, “costituiscono un'applicazione del principio generale dell'operatività della compensazione sancito dall'art. 1241 c.c. come modo di estinzione delle obbligazioni pecuniarie od aventi per oggetto quantità di cose fungibili dello stesso genere” (cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 6558/1997); nel proseguire, la citata sentenza ribadisce come legittimamente, nella permanenza di un rapporto di conto corrente bancario in cui sussistano reciproci debiti, si attivi la compensazione (nello stesso senso Cass. civ., n. 512/2016).

In questo ambito normativo si potrebbe collocare il pagamento del terzo avvenuto dopo la data di deposito del ricorso (la cui validità è oggetto del presente quesito) e la risposta favorevole potrebbe prendere le mosse dalle citate norme e dalla loro lettura sistematica e funzionale.

Le ragioni sarebbero varie: da un lato la vigenza di un patto di compensazione implicito ex lege (salvo previsione contraria) che giustificherebbe ogni eventuale violazione del principio della concorsualità; dall'altro, l'obiettiva prerogativa del concordato preventivo in continuità aziendale e la relativa funzione conservativa della vita della impresa, di fronte a cui appare quasi un evento naturale la regolare prosecuzione del rapporto bancario.

Sulla base di questi fattori potrebbe non ricorrere alcun sacrificio della par condicio creditorum.

Il Tribunale di Monza, con provvedimento del 27 novembre 2013 nel giudizio n. 12609/2013, ed il Tribunale di Verona, con sentenza del 31 agosto 2015, hanno individuato un criterio che può dirsi comune e che, in deroga al principio di cristallizzazione della massa debitoria, ammette l'elisione di partite di segno opposto, in presenza di un contratto di conto corrente che prosegue, se i pagamenti ricevuti da terzi non sono semplici bonifici, ma rientrano in un sistema di contratti di anticipazione di crediti sorti prima dell'apertura della procedura e trasferiti nella titolarità della banca.

La Suprema Corte, con sentenza richiamata in motivazione dal Tribunale di Milano con decreto in data 2 marzo 2017 emesso nell'ambito di procedura di concordato preventivo, ha affermato che “In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della "cristallizzazione dei crediti" “ (cfr. Cass. Civ. 3336/2016) .

Sulla scorta della giurisprudenza citata pare, quindi, possibile applicare al concordato con riserva la compensazione ex art. 56 l. fall., allorquando nella permanenza di specifici rapporti contrattuali con l'istituto di credito, il pagamento del terzo possa riferirsi a crediti venuti ad esistenza prima dell'apertura della procedura concorsuale e ceduti alla banca, anche se divenuti esigibili dopo.

Riferimenti normativi

Artt. 56 e 169-bis l.fall; art. 1853 c.c.

Giurisprudenza

Tribunale di Venezia, decreto 20 gennaio 2015; Tribunale di Monza decreto del 27 novembre 2013 nel giudizio n. 12609/2013; Tribunale di Verona, sentenza del 31 agosto 2015; Cass. Civ. n. 6558/1997; Cass. civ., n. 512/2016; Cass. Civ. 3336/2016.