Sul dies a quo per impugnare nel rito super-accelerato

Redazione Scientifica
10 Giugno 2018

Deve ragionevolmente ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit che la presenza del rappresentante dell'impresa nella seduta della commissione possa al più determinare la...

Deve ragionevolmente ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit che la presenza del rappresentante dell'impresa nella seduta della commissione possa al più determinare la conoscenza del provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di eventuali ulteriori profili di illegittimità all'esito di successive indagini, ma non anche la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti, inficino le relative determinazioni.

Per l'effetto, in difetto di una precisa dimostrazione in tal senso da parte di chi abbia interesse a sostenere tale tesi, deve in linea di principio escludersi che da detta presenza possa automaticamente presumersi la conoscenza, in capo alle singole imprese concorrenti, dell'immediata lesività per la propria sfera giuridica dei provvedimenti di ammissione alla gara, in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.

Del resto, nel caso di mancata pubblicazione dell'ammissione o esclusione di un partecipante, l'eventuale presenza «di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non è, di per sé, idonea alla decorrenza del termine decadenziale nei riguardi dell'impresa interessata» (Cons. Stato, III, 8 febbraio 2018, n. 1765), essendo il linea di principio il termine per la proposizione del ricorso ex art. 120 comma 2-bis c.p.a. riferito alla data di pubblicazione dei verbali di ammissione e esclusione sul profilo del committente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.